Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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poiché diventate superflue. Nella suddetta procedura di revoca è consentito già oggi l’uso dell’inglese.
La nuova formulazione aperta del capoverso 8, che si basa sull’attuale articolo 4 capoverso 6 OBI, comprende ora anche le traduzioni presentate a titolo volontario.
I capoversi 9 e 10 si basano sul vigente articolo 4 capoverso 7 e disciplinano i requisiti linguistici delle domande divise (art. 57 LBI) e della richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 30 cpv. 2 LBI). Oltre allo stralcio dei rimandi diventati superflui13, viene eliminato anche il riferimento alla dichiarazione che rivendica una priorità interna (art. 17 cpv. 1terLBI). Quest’ultima può pertanto essere ora redatta in una lingua diversa dalla rivendicazione di priorità. Poiché d’ora in poi la domanda anteriore potrà essere depositata anche in inglese, il capoverso 9 viene diviso per garantire una maggiore comprensibilità (lett. a per le domande anteriori in una lingua ufficiale svizzera e lett. b per quelle in inglese).
Art. 4 Pluralità di depositanti
L’articolo 4 corrisponde all’attuale articolo 5 OBI e rimane invariato dal punto di vista del contenuto, pur menzionando ora, oltre alle domande di brevetto, anche altre domande in generale.
Art. 5 Sostituzione di parte
Il contenuto del nuovo articolo 5 coincide interamente con l’articolo 4a OPM, introdotto nel 2021, che disciplina il trasferimento del titolo di protezione litigioso nel corso della procedura. Questa norma si è resa necessaria perché né la PA né la legge federale del 28 agosto 199214 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM) contengono disposizioni sulle conseguenze procedurali del trasferimento durante la procedura di opposizione di un marchio oggetto di un’opposizione o contro cui viene presentata un’opposizione. Il rimando alle regole previste nell’articolo 83 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200815 è giustificato dal fatto che la procedura di opposizione è assimilabile a una procedura civile con due (o più) parti. Mediante l’articolo 4a OPM è stato chiarito che, per i marchi, una sostituzione di parte nel corso della procedura dinanzi all’IPI è consentita anche senza l’autorizzazione degli opponenti.
Per i brevetti si poteva verificare una situazione paragonabile nella procedura di opposizione, che però è stata completamente abolita con nLBI. Se terzi presentano una richiesta di esame completo relativo al contenuto, la questione non si pone, poiché in questo modo essi non diventano parte nella procedura (cfr. art. 58b cpv. 5 nLBI) e il rilascio del brevetto rimane come in passato una procedura con una sola parte. Nella procedura di revoca della proroga della validità di un CPC (cfr. art. 169) sono tuttavia ipotizzabili circostanze paragonabili alla procedura di opposizione. Per tale motivo e ai fini dell’armonizzazione dell’OBI e dell’OPM, appare opportuno introdurre nel presente avamprogetto una norma identica.
Art. 6 Rappresentanza
A livello di contenuto, la disposizione corrisponde al vigente articolo 8a OBI. Poiché, conformemente alla prassi applicata già oggi, la versione riveduta dell’OBI distingue tra
13 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in particolare commento agli art. 25 e 27.
14 RS 232.11
15 RS 272