Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Nell’ingresso viene aggiunta la norma di delega relativa alla procedura di proroga della validità dei certificati, alla loro iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari nonché alle pubblicazioni dell’IPI (art. 140s LBI), poiché mancava.

La nLBI prevede anche la delega delle seguenti competenze legislative aggiuntive, ora inserite nell’ingresso: articolo 57a capoverso 4 (rapporto sullo stato della tecnica), articolo 58b capoverso 6 (richiesta di esame) e articolo 60 capoverso 2 (registro dei brevetti).

Parte prima: Disposizioni generali

Titolo primo: Comunicazione con l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Art. 1 Competenza

L’articolo 1 disciplina le competenze per quanto riguarda l’esecuzione della LBI. Sotto il profilo contenutistico, la disposizione coincide con il vigente articolo 1 OBI, ma, in considerazione della nuova partizione della nOBI, vengono modificati i rimandi.

Art. 2 Data di presentazione degli invii postali

L’articolo 2 stabilisce quale giorno è considerato data di presentazione per gli invii postali recapitati all’IPI. Il contenuto della disposizione coincide con la norma attuale sia nel diritto dei brevetti che in quello dei marchi e del design: condizioni identiche sono infatti previste dall’articolo 14a OPM e dall’articolo 14 dell’ordinanza dell’8 marzo 200211 sulla protezione del design (ODes). Questi articoli costituiscono norme speciali rispetto all’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 3 Lingua

Basato sull’attuale articolo 4, l’articolo 3 disciplina un aspetto fondamentale della procedura di rilascio del brevetto, vale a dire le lingue consentite. L’introduzione dell’inglese come lingua ammessa per gli atti tecnici (cfr. art. 58a cpv. 4 nLBI) impone tuttavia di considerare diverse nuove situazioni. Pertanto, la struttura dell’articolo 3 viene completamente rivista.

La revisione totale è sfruttata per uniformare la terminologia italiana usata nell’articolo 4 OBI attualmente in vigore, per cui «istanze» viene sostituito con «documenti» in linea con la versione francese. Questa modifica è di natura puramente redazionale e non ha ripercussioni materiali.

Il principio secondo cui i documenti destinati all’IPI devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera (cpv. 1) rimane immutato. Inoltre, il capoverso 1 stabilisce ora espressamente ciò che prima valeva in modo implicito: mentre la richiesta va presentata in una lingua ufficiale svizzera, gli atti tecnici allegati possono essere essenzialmente redatti in una lingua qualsiasi al fine di assicurare la data di deposito. Se, tuttavia, non sono redatti né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, occorre presentare successivamente una traduzione.

11 RS 232.121

12 RS 172.021 7/78