Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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il registro dei brevetti e il registro dei certificati protettivi complementari, occorre adeguare di conseguenza anche il tenore dell’articolo 6.

Una procura che, ad esempio, non è limitata a un determinato affare continua a essere considerata di portata generale, vale a dire non include soltanto tutte le operazioni correlate a una domanda di brevetto, ma anche quelle legate a eventuali certificati protettivi complementari basati su quest’ultima.

Art. 7 Firma

L’articolo 7 corrisponde nel contenuto al vigente articolo 3 OBI. Il capoverso 1 stabilisce ora espressamente ciò che vale già oggi nella prassi a causa del diritto sovraordinato: la firma elettronica qualificata è equiparata alla firma autografa. A causa della nuova struttura dell’OBI, vengono modificati i rimandi.

Nell’ottica della digitalizzazione, già oggi l’IPI cerca di accettare il maggior numero possibile di documenti in formato elettronico. Come finora, il capoverso 3 attribuisce all’IPI la facoltà di designare ulteriori documenti per i quali non è necessaria la firma, rendendoli noti in forma appropriata (presumibilmente nelle sue direttive).

Art. 8 Prove

L’articolo 8 corrisponde all’articolo 4b OBI e rimane invariato.

Art. 9 Comunicazione elettronica

L’articolo 9 corrisponde all’articolo 4a OBI. L’attuale articolo 4a capoverso 1 OBI, che consente la comunicazione elettronica, risale al 1999 e quindi a un’epoca in cui il diritto sovraordinato non disciplinava ancora i documenti elettronici (cfr. l’attuale art. 21a PA). Oggi risulta superfluo e può quindi essere abrogato.

Titolo secondo: Termini

Art. 10 Computo

A livello di contenuto, l’articolo 10 corrisponde al vigente articolo 10 OBI. Malgrado la regola generale per il computo dei termini stabilita dall’articolo 20 PA, esso è necessario perché il diritto dei brevetti prevede termini in mesi e anni. Il capoverso 2 prevede inoltre una regola speciale per il computo dei termini di priorità.

Art. 11 Proseguimento della procedura

L’articolo 11, il cui contenuto si basa sul vigente articolo 14 OBI, disciplina, in virtù dell’articolo 46a capoverso 4 lettera i LBI, i termini esclusi dal proseguimento della procedura.

In considerazione della nuova struttura dell’OBI, si modificano i rimandi. Conformemente alle attuali convenzioni per i testi giuridici della Confederazione, per ogni punto elencato è indicato un solo termine. Inoltre, viene ampliato l’elenco dei termini esclusi dal proseguimento della procedura. Da un lato, vengono aggiunti i termini derivanti dalla revisione parziale della LBI (nLBI) e dall’esame flessibile del brevetto con ricerca obbligatoria introdotto in tale occasione. Dall’altro lato, la revisione parziale della LBI intende però anche snellire la procedura di rilascio del brevetto e accrescere la certezza del diritto, il che comporta necessariamente l’esclusione dal proseguimento della