Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine

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Tabella 6: Rinuncia all’indennizzo a favore del Gruppo diplomatico della polizia ginevrina

In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 1,0 1,0 il P 2025

Effetto di sgravio della misura 1,0 1,0 Uscita dopo applicazione della misura – –

Sgravio in % 100100

Credito a preventivo:

DFAE/A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internazionale: Gruppo diplomatico

1.5.5 Indennizzo per le misure di polizia dell’UDSC presso gli aeroporti

Situazione attuale: il controllo delle persone è un compito sovrano dei Cantoni (art. 9 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]). I controlli delle persone presso gli aeroporti internazionali di Ginevra e Basilea

– ma non in quello di Zurigo – sono eseguiti dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) su incarico dei Cantoni. Gli accordi amministrativi con i Cantoni non prevedono alcun indennizzo. In base a quanto riportato nel rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF) del 20217 non esistono motivi che legittimino lo svolgimento di questi controlli a titolo gratuito, ragione per cui viene suggerito di stipulare una convenzione sulle prestazioni e di fatturare gli importi dovuti. Per

garantire l’esecuzione dei rispettivi controlli sono necessarie circa 170 persone

impiegate a tempo pieno a Ginevra e circa 40 a Basilea.

Misura: i compiti di polizia di confine dell’UDSC presso gli aeroporti vengono

indennizzati dai Cantoni interessati. La Confederazione può fatturare ai Cantoni i costi per l’esecuzione dei controlli delle persone presso gli aeroporti: l’articolo 97 della legge del 18 marzo 20058 sulle dogane (LD) prevede che nel quadro degli accordi tra il DFF (UDSC) e i Cantoni venga disciplinata l’assunzione dei costi. Attraverso

l’indennizzo conforme al principio di causalità viene eliminato il trasferimento degli oneri ingiustificato dai Cantoni alla Confederazione (Ginevra: almeno fr. 17 mio.,

Basilea Città: almeno fr. 5 mio.) e la disparità di trattamento a livello finanziario del Cantone di Zurigo, che svolge e finanzia autonomamente i compiti di polizia di

confine.

Tabella 7: Indennizzo per le misure di polizia dell’UDSC presso gli aeroporti

In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Entrate secondo il messaggio del 21.8.2024 62,5 48,7 concernente il P 2025

Effetto di sgravio della misura 22,0 22,0 Entrata dopo applicazione della misura 84,5 70,7

Sgravio in % 3545

Credito a preventivo:

UDSC/E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)

6 RS 142.20

7www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporti > 21335 > Attuazione economica relativa all’assunzione di compiti di polizia cantonale

8 RS 631.0