Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine
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(entro il 2035 raggiungerà circa fr. 1,5 mia.). A tal fine si dovrà prevedere una
compensazione nell’ambito della prossima riforma AVS. Le rendite AVS non sono interessate da questa misura.
Tabella 40: Separazione tra Confederazione e AVS
In mio. CHF, ai prezzi correnti 20272028
Uscite secondo il messaggio del 16.10.2024 11 947 12 187 concernente l’attuazione e il finanziamento dell’iniziativa
per una 13esima mensilità AVS
(contributo della Confederazione al 19,5 %)
Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 11 551 11 817 il P 2025 (contributo della Confederazione al 18,7 %)
Effetto di sgravio della misura 204192
(rispetto al messaggio concernente l’attuazione e il
finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità
AVS)
Uscita dopo applicazione della misura 11 743 11 995
Sgravio in % 22
Credito a preventivo:
UFAS/A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell’AVS
2.16 Contenimento dell’evoluzione delle uscite nel settore dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS)
Situazione attuale: secondo l’articolo 66 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal), i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. La Confederazione versa annualmente ai Cantoni un sussidio pari al 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS. Questo sussidio viene distribuito ai Cantoni in base alla sua popolazione residente e al numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari. In passato i costi dell’AOMS hanno conosciuto una crescita molto più forte rispetto al PIL e anche nell’attuale pianificazione finanziaria della Confederazione tali costi aumentano dell’1 per cento in più rispetto al PIL.
Il 29 settembre 2023 il Parlamento ha approvato una modifica della LAMal come controprogetto indiretto all’iniziativa per un freno ai costi. Secondo l’articolo 54 di questa modifica della LAMal, il Consiglio federale fisserà ogni quattro anni obiettivi di costo per le prestazioni dell’AOMS. A tale proposito consulterà gli assicuratori, gli assicurati, i Cantoni e i fornitori di prestazioni. I singoli Cantoni potranno definire obiettivi di costo per la propria area di assistenza tenendo conto degli obiettivi del Consiglio federale. La modifica della LAMal entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. A fine 2026 il Consiglio federale fisserà per la prima volta obiettivi di costo per gli anni 2028–2031. Si prevede che il Consiglio federale vari un obiettivo di costo globale nazionale e obiettivi di costo individuali per ogni gruppo di costi.
Misura: i contributi della Confederazione per la riduzione dei premi dovranno
aumentare nella stessa misura dell’obiettivo di costo globale della Confederazione. In futuro il contributo federale verrà fissato per un periodo di quattro anni. A partire da una quota del 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS sostenute nell’anno
precedente del periodo quadriennale, il contributo verrà adeguato ogni anno
29 RS 832.10