Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine

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Misura: con questa misura si intende accelerare l’integrazione nel mercato del lavoro di rifugiati riconosciuti, apolidi, persone ammesse temporaneamente e persone in cerca di protezione. La politica d’integrazione deve essere orientata verso l’obiettivo prioritario che prevede che le persone in età lavorativa (25–60 anni) svolgano

un’attività remunerata dopo tre anni dalla presentazione della domanda d’asilo o di protezione o dopo l’entrata in Svizzera o, in caso di disoccupazione, possano essere assistiti dalle strutture ordinarie. Lo stesso vale per giovani e giovani adulti con meno di 25 anni che dovranno seguire una formazione professionale o svolgere un’attività remunerata al più tardi entro tre anni. Al fine di rafforzare l’incentivo all’integrazione, la misura prevede di ridurre a quattro anni la durata dell’indennizzo versato dalla Confederazione per i costi dell’aiuto sociale per rifugiati, apolidi, persone ammesse temporaneamente e persone richiedenti l’asilo. Per contro, la Confederazione non parteciperà più finanziariamente al successo dell’integrazione; in futuro verserà ai Cantoni una somma forfettaria globale per tutte le persone dei gruppi menzionati e non solo per la quota dei disoccupati a livello nazionale. Con il passaggio al

cosiddetto modello basato sugli effettivi si rafforza l’effetto incentivante per

un’integrazione accelerata nel mercato del lavoro. Non viene più effettuata una correzione relativa ai differenti tassi di attività professionale e alla situazione sul mercato del lavoro.

Come misure di accompagnamento si approfondiranno ulteriori misure volte a

sgravare il settore dell’asilo, anch’esse finalizzate a un’ulteriore accelerazione del processo d’asilo (cfr. anche il comunicato stampa del 29.1.2025 del Consiglio

federale). Il Consiglio federale illustrerà i primi risultati di tali lavori e l’ulteriore modo di procedere nel messaggio concernente il pacchetto di misure di sgravio.

Nel 2027 si applica una norma transitoria: per tale anno la durata dell’indennizzo sarà ridotta solo a cinque anni, mentre nel caso dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora rimarrà invariata a cinque anni. Per conseguire comunque un primo effetto di risparmio, nel 2027 i versamenti

continueranno a essere effettuati tenendo conto della quota di coloro che esercitano un’attività lucrativa; ciò significa che il passaggio al modello basato sugli effettivi avverrà solo nel 2028. Per i gruppi di rifugiati di cui all’articolo 56 della legge del 26 giugno 199830 sull’asilo (LAsi) – i cosiddetti rifugiati reinsediati –, la

Confederazione continuerà a versare ai Cantoni le somme forfettarie globali per periodi più lunghi. Le ripercussioni sui Cantoni dipenderanno in modo determinante dalla loro capacità di accelerare l’integrazione nel mondo del lavoro. In caso

affermativo, il passaggio al modello basato sugli effettivi comporterà un aumento delle entrate per i Cantoni. Qualora l’obiettivo perseguito non venisse raggiunto, si avrà invece uno spostamento dei costi sui Cantoni in misura corrispondente allo sgravio della Confederazione.

Tabella 42: Riduzione a 4 anni dell’obbligo di indennizzo per le somme forfettarie globali

In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 2389,9 2430,9 il P 2025

Effetto di sgravio della misura 243,5 697,7 Uscita dopo applicazione della misura 2146,4 1733,2

30 RS 142.31