Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine

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all’andamento dei costi secondo gli obiettivi di costo globali. In tal modo per i Cantoni si crea un incentivo a perseguire l’obiettivo del Consiglio federale e a fornire il loro contributo per raggiungerlo. La misura avrà un effetto di sgravio sulle finanze federali a partire dal 2028. Nel complesso l’effetto di sgravio è previsto non solo per la

Confederazione, ma anche per i Cantoni, dal momento che la misura potrebbe

contribuire ad attenuare la crescita effettiva dei costi dell’AOMS. Se invece gli obiettivi di costo non saranno raggiunti, i Cantoni riceveranno un contributo federale minore rispetto a quanto previsto nel diritto vigente (se l’obiettivo non è raggiunto per

0,5 punti percentuali, le perdite dei Cantoni saranno nell’ordine di alcune decine di milioni di franchi). Anche in questo caso il contributo federale resta comunque

associato all’evoluzione dei costi lordi nel lungo termine. A tal fine, in ogni ulteriore periodo quadriennale il contributo federale sarà ricalcolato a partire dai costi

dell’AOMS effettivi sostenuti nell’anno precedente del periodo in questione. Inoltre, il Consiglio federale deve poter adeguare gli obiettivi fissati se le basi utilizzate per determinarli dovessero cambiare notevolmente. In tal modo, l’Esecutivo può reagire a sviluppi imprevisti. I presupposti per un adeguamento degli obiettivi vengono fissati a livello di ordinanza.

Tabella 41: Contenimento dell’evoluzione delle uscite nel settore dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-

sanitarie (AOMS)

In mio. CHF PF 2027 PF 2028

Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 38203953

il P 2025 Effetto di sgravio della misura Ipotesi 1: obiettivo di costo AOMS +3 %18

Ipotesi 2: obiettivo di costo AOMS +3,2 %11

Uscita dopo applicazione della misura Ipotesi 1: obiettivo di costo AOMS +3 %3935

Ipotesi 2: obiettivo di costo AOMS +3,2 %3942

Sgravio in %

Ipotesi 1: obiettivo di costo AOMS +3 % 0,5 Ipotesi 2: obiettivo di costo AOMS +3,2 % 0,3 Credito a preventivo:

UFSP/A231.0214 Riduzione individuale dei premi

2.17 Riduzione a 4 anni dell’obbligo di indennizzo per le somme forfettarie globali

Situazione attuale: la Confederazione versa ai Cantoni contributi forfettari globali per far fronte ai costi dell’aiuto sociale legati all’accoglienza e all’assistenza di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone in cerca di protezione con statuto S. La durata dell’indennizzo per rifugiati e apolidi è di cinque anni, quella per persone ammesse provvisoriamente (inclusi rifugiati e apolidi

ammessi provvisoriamente) è di sette anni. Per le persone in cerca di protezione che non sono in possesso di un permesso di dimora, nei primi cinque anni la

Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale; per le persone in cerca di protezione titolari di permesso di dimora versa un importo pari alla metà della somma forfettaria globale per al massimo altri cinque anni. Le somme forfettarie globali sono versate ai Cantoni tenendo conto della quota nazionale di coloro che, nei rispettivi gruppi di persone, esercitano un’attività lucrativa.