Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Rapporto esplicativo concernente ...

membri del consiglio di amministrazione, di opporre il proprio veto alle decisioni della società o di far adottare decisioni che comportano la distribuzione degli utili della società.

Il cpv. 2 precisa poi i criteri sui quali può basarsi un controllo in altro modo, che vanno però esaminati singolarmente per stabilire se nel singolo caso permettono di esercitare un’influenza sufficiente all’interno della società, in considerazione delle caratteristiche della società e di altre circostanze rilevanti. Più persone possono trovare un accordo su come esercitare i loro diritti di voto o su come distribuire gli utili della società, ed esercitare in questo modo il controllo sulla società, anche se le singole partecipazioni non raggiungono né superano la soglia del 25 per cento. Una persona potrebbe anche agire su mandato di un terzo e detenere le azioni o le quote di una società in nome proprio ma per conto del terzo (mandato fiduciario); il terzo in questo caso è l’avente economicamente diritto effettivo della società e deve essere identificato come tale. I rapporti fiduciari nonché gli accordi tra gli azionisti devono quindi essere analizzati per comprendere se permettono di esercitare un’influenza comparabile a quella esercitabile in virtù di una partecipazione nella società almeno pari al 25 per cento. Nell’accertare se una o più persone che non detengono una quota della società almeno pari al 25 per cento esercitano comunque un’influenza significativa, devono essere considerati anche strumenti come prestiti, regole speciali previste negli statuti o i rapporti tra familiari.

Possono essere rilevanti anche altre forme di controllo effettivo. Il fatto che qualcuno, in virtù di una procura, abbia la facoltà di disporre dei conti della società o di conferire ordini bancari per la stessa senza esercitare alcuna funzione nella società, non è di per sé sufficiente a giustificare una forma di controllo in altro modo, ma può essere indicativo del fatto che la persona in questione eserciti un controllo sulla società, per esempio in virtù di rapporti personali con i membri del consiglio di amministrazione o con gli aventi economicamente diritto. È anche possibile che una persona con una partecipazione inferiore al 25 per cento controlli una società, precisamente quando la cerchia degli azionisti è molto diffusa e tale persona esercita comunque un’influenza significativa sulle decisioni della società in ragione della sua posizione dominante.

Il cpv. 3 chiarisce che il controllo in altro modo può essere esercitato anche indirettamente. Per esempio, il caso in cui tre azionisti di una società si accordano tra loro su come esercitare i rispettivi diritti di voto e, così facendo, controllano congiuntamente l’intero capitale azionario della filiale detenuta da questa società. Una persona può esercitare il controllo in altro modo da sola (p.es. una persona che esercita un’influenza determinante in virtù del suo diritto di nominare più della metà del consiglio di amministrazione) oppure d’intesa (p.es. più persone all’interno di un gruppo aziendale a conduzione familiare che esercitano d’intesa il controllo sulla società, sebbene nessuno di loro disponga di una quota pari ad almeno il 25 per cento).

L’allegato contiene degli esempi sul controllo in altro modo (cfr. allegato, numero 1.3).

Art. 4 Rapporti fiduciari

Una persona che non è azionista della società e quindi non vi detiene una partecipazione determinante ai sensi dell’art. 4 LTPG può incaricare un terzo di detenere tale partecipazione per suo conto. Si tratta, in questo caso, di una forma di sostituzione indiretta corrispondente alla definizione di rapporto fiduciario previsto dal diritto privato svizzero; è diffusa soprattutto negli Stati del common law che riconoscono l’intervento del nominee shareholder incaricato da una persona o da una società, il nominator. Il nominee shareholder, rispettivamente il fiduciario, detiene le quote di una società in nome proprio, ma per conto di un’altra persona, il nominator, rispettivamente il mandante.

Per determinare l’avente economicamente diritto è necessario considerare tali rapporti fiduciari.