Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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Un avente economicamente diritto controlla la società direttamente quando detiene la partecipazione determinante in nome proprio e direttamente. L’allegato contiene vari esempi di un tale controllo diretto (cfr. allegato, numero 1).
ll cpv. 2 definisce il controllo indiretto, in adempimento della norma di delega di cui all’art. 6 LTPG. Un avente economicamente diritto controlla una società indirettamente quando controlla altre persone fisiche o giuridiche che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione determinante. Le persone che si interpongono tra società e avente economicamente diritto possono essere persone fisiche (come p. es. nel caso di un rapporto fiduciario), persone giuridiche, altri enti giuridici, trust o società di persone. Insieme costituiscono la catena di controllo che crea un collegamento tra la società e l’avente economicamente diritto. Possono avere sede in Svizzera o all’estero. A seconda della complessità della struttura che mette in collegamento la società e il suo avente economicamente diritto, la catena di controllo può constare di due o più livelli. La catena di controllo è verticale quando una persona fisica detiene una partecipazione in una società che a sua volta detiene, tramite partecipazioni maggioritarie in altre persone giuridiche interposte, almeno il 25 per cento delle quote, mentre è orizzontale quando una persona fisica esercita il controllo su diverse società che insieme detengono almeno il 25 per cento delle quote di un ente giuridico.
Il cpv. 3 indica il valore soglia per il controllo indiretto tramite partecipazioni in diversi enti giuridici: un avente economicamente diritto controlla una società indirettamente se detiene almeno il 50 per cento delle quote di una o più società intermedie che a loro volta detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto della società interessata. In altri termini: il valore soglia determinante per il controllo di una società tramite partecipazione è del 25 per cento al primo livello della catena di controllo e, a partire dal secondo livello, del 50 per cento. Se al primo livello non viene raggiunto il 25 per cento o se tale soglia è raggiunta ma al secondo livello non viene raggiunto il 50 per cento, e se non viene esercitato un controllo in altro modo (art. 3), a titolo sussidiario deve essere annunciato come avente economicamente diritto il membro superiore dell’organo direttivo (art. 4 LTPG e art. 11 cpv. 2 seg.).
In una società anonima di diritto svizzero, il capitale determinante secondo la vigente prassi di applicazione della LRD è quello risultante dalla somma del capitale azionario e il capitale di partecipazione iscritti nel registro di commercio. Se la società ha diverse categorie di titoli di partecipazione, anche queste devono essere sommate. Per calcolare se uno dei valori soglia determinanti è stato raggiunto vengono quindi sommati le azioni e i buoni di partecipazione detenuti da una persona. Lo stesso vale per le altre persone giuridiche di diritto svizzero, come le società a garanzia limitata o le società cooperative. In questo caso devono essere incluse nel calcolo dell’ammontare del capitale anche tutte le componenti di capitale proprio che sono durevolmente a disposizione dell’impresa, come il capitale sociale per la società a garanzia limitata o il capitale di partecipazione per la società cooperativa. I buoni di godimento o i diritti di successiva acquisizione di azioni o di titoli di partecipazione, come per esempio i diritti di conversione o d’opzione ai sensi dell’art. 653b del Codice delle obbligazioni (CO)18, possono essere esclusi; in determinate circostanze, questi possono essere rilevanti per il controllo in altro modo, per esempio se permettono di esercitare il controllo sulla società. Le disposizioni si applicano per analogia agli enti giuridici esteri. Anche nel loro caso, quindi, per il calcolo dei valori soglia devono essere sommati i diversi tipi di capitale.
Il controllo tramite partecipazione si considera di regola acquisito appena l’avente economicamente diritto diventa titolare della partecipazione determinante. Non è sufficiente la mera conclusione di un contratto per l’acquisto o per l’alienazione di titoli di partecipazione o di diritti che permettono di controllare la società. Per esempio, se le azioni nominative di una società anonima possono essere trasferite solo con l’approvazione della società (art. 685a
18 RS 220