Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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Questi rapporti fiduciari corrispondono a una forma di controllo in altro modo in quanto permettono a una persona di esercitare il controllo su una società con modalità simili a quelle del titolare di una quota pari o superiore al 25 per cento (cfr. anche art. 3 cpv. 2 lett. e).
Il disegno di legge proposto dal Consiglio federale prevedeva regole di trasparenza speciali per i rapporti fiduciari, applicabili a membri del consiglio di amministrazione, gerenti, soci nonché azionisti che operano a titolo fiduciario. Il Parlamento ha eliminato queste regole dal disegno, compresa la definizione di rapporto fiduciario contenuta nel capitolo corrispondente del disegno di legge (art. 15 D-LTPG).
Il termine rapporto fiduciario è quindi rilevante solo se permette di identificare l’avente economicamente diritto di un ente giuridico, al fine di certificare un controllo (indiretto) in altro modo nel senso di cui sopra. Inoltre, tutta una serie di rapporti fiduciari che ricadrebbero nella definizione ampia di nominee del GAFI, per esempio il rappresentante indipendente che esercita il diritto di voto in assemblea generale, non rientra nel campo d’applicazione della legge. Ciò è giustificato dal fatto che a tali rapporti fiduciari è associato un rischio basso di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e che le autorità competenti dispongono di informazioni complete, esatte e attuali sugli aventi economicamente diritto della persona giuridica.
L’art. 4 chiarisce che gli azionisti e i soci che operano a titolo fiduciario sono le persone che esercitano in nome proprio ma per conto di terzi i diritti patrimoniali inerenti a una quota sociale. In queste situazioni l’azionista o il socio fiduciario è proprietario di diritto delle quote, è iscritto come tale nel libro delle quote ed esercita in nome proprio i diritti societari e patrimoniali inerenti alle quote. La particolarità sta nel fatto che l’azionista o il socio fiduciario agisce per conto di un’altra persona, di solito sulla base di un contratto di mandato in cui si impegna a esercitare i diritti secondo le istruzioni del mandante e a restituire le quote al termine del mandato. In un rapporto fiduciario di questo genere l’azionista o il socio che opera a titolo fiduciario non è l’avente economicamente diritto sulle quote da lui detenute. L’avente economicamente diritto è il mandante oppure, se questo si colloca all’interno di una catena di controllo, la persona fisica a monte del mandante.
Art. 5 Operazioni effettuate d’intesa
L’art. 4 cpv. 1 LTPG recepisce la definizione dell’art. 2a cpv. 3 LRD e prevede che l’avente economicamente diritto può detenere una partecipazione determinante da solo o d’intesa con terzi. Nell’art. 5 OTPG viene precisata la partecipazione detenuta d’intesa.
Come descritto nel messaggio del 22 maggio 202422, il concetto di agire d’intesa ha qui lo stesso significato a esso attribuito nella legislazione sulle borse. L’art. 5 OTPG coincide con il contenuto dell’art. 12 OInFi-FINMA: agisce d’intesa chi si accorda con terzi, mediante contratto o altre misure adottate in modo organizzato, in vista dell’acquisto di una partecipazione, dell’esercizio di diritti di voto o del controllo esercitato in altro modo sulla società.
L’agire d’intesa con terzi presuppone una minima finalità interna e organizzazione verso l’esterno; può basarsi in modo giuridicamente vincolante su un comportamento concludente. L’azione concertata deve essere finalizzata al controllo della società; ciò si verifica quando l’acquisto congiunto delle azioni permette oggettivamente di esercitare il controllo e le circostanze suggeriscono che tale acquisto abbia proprio tale finalità.
Un accordo per agire d’intesa si ha segnatamente quando vengono conclusi rapporti giuridici che hanno per oggetto l’acquisto di una partecipazione o l’esercizio di diritti di voto
22 FF 2024 1607, pag. 83 seg.