Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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In alcune configurazioni in cui è più difficile creare trasparenza o in cui sussiste il rischio elevato che la società sia utilizzata per scopi illegali, quest’ultima deve non solo raccogliere informazioni sull’avente economicamente diritto (ossia sulla persona che esercita in definitiva il controllo), ma anche sulle persone, gli enti giuridici, le società di persone e i trust che fanno parte della catena di controllo e che, quindi, rappresentano i livelli di controllo tra l’avente economicamente diritto e la società bersaglio. Attraverso la raccolta di queste informazioni si intende evitare che l’identità effettiva dell’avente economicamente diritto di una società sia annunciata al registro in maniera inesatta. Contribuisce anche indirettamente a ridurre il rischio che la società sia utilizzata per il riciclaggio di denaro o per altre attività illegali. Le informazioni relative alla catena di controllo rivestono grande importanza dal punto di vista operativo per le autorità incaricate del riconoscimento e del perseguimento dei casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, come il MROS e le autorità di perseguimento penale federali e cantonali. Esse servono anche da base per l’analisi dei rischi svolta dalle autorità competenti nell’ambito della valutazione nazionale dei rischi. A livello internazionale molti Paesi, tra cui gli Stati membri UE, hanno adottato nei propri registri misure volte a migliorare la trasparenza relativamente al controllo indiretto esercitato su società e altre persone giuridiche.

Il cpv. 1 definisce le categorie di società interessate. Si tratta in primo luogo di strutture che risultano complesse a causa del numero di livelli di controllo, segnatamente quelle che presentano almeno due livelli tra l’avente economicamente diritto e la società bersaglio (sono pertanto esclusi i casi in cui l’avente economicamente diritto controlla una società madre che a sua volta esercita direttamente il controllo su una filiale).

Inoltre, si tratta di strutture che includono un rapporto fiduciario o un trust, ovvero di strutture che spesso mancano di trasparenza e sono frequentemente attive a livello transnazionale, così da poter essere utilizzate da criminali per dissimulare la propria identità. E, infine, si tratta di enti giuridici in cui almeno un avente economicamente diritto è interessato da misure coercitive ai sensi della LEmb. In questi casi non ha importanza il numero di livelli di cui si compone la catena di controllo. Appena si è in presenza, per esempio, di un trust o di un rapporto fiduciario, la società è tenuta a raccogliere le informazioni relative alla catena di controllo che la collega al avente economicamente diritto.

Le categorie qui definite servono solamente all’applicazione dell’art. 6 OTPG; non fungono da base per l’analisi dei rischi che viene richiesta agli intermediari finanziari secondo la LRD. Di conseguenza, la categorizzazione dei rischi effettuata dall’autorità che tiene il registro non esonera gli intermediari finanziari dal procedere alla propria categorizzazione e analisi dei rischi in materia di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione.

Il cpv. 2 definisce le informazioni che la società è tenuta a raccogliere riguardo a questi elementi della catena di controllo. Tali informazioni sono ridotte al minimo indispensabile al fine di consentire alle autorità che consultano il registro (p. es. l’autorità penale o l’autorità di controllo) di procedere a un’identificazione sufficientemente sicura e, al tempo stesso, ridurre per la società interessata l’onere relativo all’aggiornamento di tali dati.

Per le persone fisiche che fanno parte della catena di controllo (p. es. nel caso di un rapporto fiduciario), oltre al luogo di residenza occorre accertare anche il numero postale di avviamento, dal momento che esistono toponimi e Comuni con la stessa designazione, che possono essere distinti solamente sulla base di tale numero. Non è invece richiesta l’indicazione della via, poiché non risulta indispensabile ai fini dell’identificazione.

Nel caso di enti giuridici di diritto privato svizzero (p. es. società di capitali, fondazioni, associazioni e società di persone) ai quali è già stato assegnato un numero d’identificazione delle imprese (IDI) ai sensi della legge federale del 18 giugno 201023 sul numero

23 RS 431.03