Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Rapporto esplicativo concernente ...

scopo ultimo è aiutare le amministrazioni ad attuare in modo efficiente gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni a fini fiscali.

Il cpv. 2 esplicita quali capitoli dei rapporti di audit pubblicati dal Forum globale per i singoli Stati16 sono rilevanti. Questi rapporti sono completi e contengono analisi dettagliate relative ai principali aspetti della verifica. L’obiettivo è certificare nei confronti degli altri Stati aderenti in che modo gli standard vengono attuati dallo Stato oggetto di verifica. Le informazioni contenute nei rapporti, in particolare le spiegazioni relative a persone giuridiche, enti giuridici e costrutti giuridici, provengono innanzitutto dagli Stati oggetto di verifica e possono quindi essere considerate accurate e affidabili. Gli sviluppi in questo ambito vengono documentati nel quadro delle procedure di monitoraggio e di eventuali rapporti di follow-up. Le spiegazioni al riguardo sono puntuali e quindi di immediata utilità per l’identificazione degli aventi economicamente diritto. Nella parte A (disponibilità di informazioni), i rapporti contengono informazioni sulla costituzione e sull’iscrizione al registro degli enti giuridici rilevanti ai sensi del diritto civile e fiscale, statistiche, spiegazioni specifiche sulle diverse persone giuridiche, sugli enti giuridici e sui costrutti giuridici nonché dati relativi alla disponibilità di informazioni sugli aventi economicamente diritto. Questi dati permettono di tratteggiare un quadro della situazione nei singoli Stati e di identificare le persone giuridiche di diritto estero nonché altri enti giuridici di diritto estero che rientrano nel campo d’applicazione della LTPG. Per eventuali dubbi è possibile contattare l’autorità competente del Paese in questione tramite il segretariato del Forum globale.

Il cpv. 3 regolamenta l’eventualità di un ente giuridico di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera che proviene da uno Stato non aderente al Forum globale e, di conseguenza, è privo di rapporti di valutazione. Visto che gli Stati aderenti al Forum globale sono molto numerosi, si tratta di un’eventualità piuttosto rara, che deve però essere chiarita ai fini di una regolamentazione esaustiva. In un caso di questo genere possono essere utilizzati i rapporti di altri organismi nazionali o internazionali competenti, per esempio i rapporti di valutazione del GAFI, studi di diritto comparato o analisi specifiche dell’Istituto svizzero di diritto comparato. Occorre sottolineare che la definizione anzidetta si applica solo in combinato disposto con l’art. 18 LTPG, che ha recepito l’attuale norma dell’art. 22ibisdella legge del 28 settembre 201217 sull’assistenza amministrativa fiscale e prescrive che nel luogo dell’amministrazione effettiva venga tenuto un elenco dei titolari. Non riguarda gli altri obblighi previsti dalla LTPG, compresi gli obblighi di annuncio al registro per la trasparenza.

Art. 2 Controllo tramite partecipazione

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LTPG è avente economicamente diritto di una società ogni persona fisica che, in definitiva, esercita il controllo sulla società partecipandovi con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti oppure la controlla in altro modo. Poiché questa definizione coincide con quella dell’art. 2a cpv. 3 LRD, in linea di principio è possibile, fatte salve disposizioni speciali (come p. es. più avanti l’assenza di uno schema a «cascata» nella determinazione della natura del controllo secondo la LTPG), concretizzare il concetto di avente economicamente diritto facendo riferimento alla prassi di applicazione delle prescrizioni sul riciclaggio di denaro.

Il cpv. 1 precisa quando il controllo è esercitato secondo il primo caso, segnatamente quando l’avente economicamente diritto detiene una partecipazione di almeno il 25 per cento nella società (controllo tramite partecipazione).

16 I rapporti possono essere consultati qui: 1) www.oecd-ilibrary.org > Browse by Theme and Country > Taxation + Name des Staates > Peer Review Report on the Exchange of Information on Request; 2) Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes | OECD (i rapporti sono ordinati in base all’anno della verifica).

17 RS 651.1