Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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CO), il nuovo azionista maggioritario diventa avente economicamente diritto non già al momento della conclusione del contratto per il trasferimento delle partecipazioni determinanti ma solo quando ha ricevuto i titoli di partecipazione, gli è stata accordata l’approvazione della società e risulta iscritto nel libro delle azioni (art. 685c e art. 686 CO). Su questo punto, la norma diverge dall’art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza FINMA del 3 dicembre 201519 sull’infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA), secondo cui l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 120 cpv. 1 della legge del 19 giugno 201520 sull’infrastruttura finanziaria sorge già con la costituzione del diritto all’acquisto o all’alienazione di titoli di partecipazione (negozio obbligatorio), indipendentemente dall’esistenza di un vincolo relativo a tale diritto. Il diritto sulle borse dispone infatti che la creazione di una nuova posizione e il superamento di un valore limite determinante venga comunicato senza indugio.

L’allegato contiene vari esempi di controlli indiretti (cfr. allegato, numero 2).

Art. 3 Controllo esercitato in altro modo

Il controllo può esser esercitato tramite una partecipazione (art. 2) oppure in altro modo (cfr. art. 4 LTPG). Per l’identificazione delle persone aventi economicamente diritto non bisogna quindi limitarsi ad accertare se esiste una partecipazione di controllo nel capitale ma occorre anche verificare se esistono altri mezzi di controllo rilevanti che non presuppongono una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto. La domanda se una persona fisica esercita il controllo in altro modo non è consequenziale, non deve cioè essere posta solo nel caso in cui non esistesse una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento. Entrambe le questioni (controllo tramite partecipazione e controllo in altro modo) devono essere chiarite in contemporanea. Su questo punto l’identificazione dell’avente economicamente diritto secondo la LTPG diverge dall’approccio a cascata previsto nell’art. 2a cpv. 3 LRD. Questa divergenza è giustificata in quanto la società non si trova nella stessa situazione di un intermediario finanziario: la società deve essere in ogni momento in grado di stabilire da chi viene effettivamente controllata e può farlo grazie al fatto che sa sempre da chi e in che modo vengono prese le decisioni determinanti.

L’art. 3 precisa il concetto del controllo in altro modo, in adempimento della norma di delega di cui all’art. 6 LTPG. Il controllo in altro modo si basa su mezzi che permettono di esercitare un controllo di diritto o di fatto sulla società. Esistono vari mezzi di controllo possibili. Questi scaturiscono generalmente da contratti o statuti oppure da rapporti economici o personali tra diverse persone in relazione alla società. Questi mezzi permettono di esercitare un controllo, ossia un’influenza significativa su decisioni importanti della società, in particolare per quanto riguarda la distribuzione degli utili, anche mediante diritti di veto. Un controllo di questo genere si ha per esempio quando una persona esercita un’influenza significativa sulle decisioni della direzione perché in precedenza ha fatto parte del consiglio di amministrazione e ha trasferito le proprie azioni ai suoi figli, senza però ritirarsi davvero. Nell’ordinanza sono elencate le manifestazioni più frequenti di esercizio del controllo in altro modo, che coincidono con quelle identificate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione all’applicazione dell’art. 2a cpv. 3 LRD nonché con quelle elencate negli orientamenti del GAFI a proposito della Raccomandazione 24 in materia di trasparenza delle persone giuridiche21. Gli esempi di natura del controllo con altri mezzi elencati nell’ordinanza non sono comunque esaustivi.

Nel cpv. 1 sono elencate ipotesi in cui si deve senz’altro presumere un controllo in altro modo. Si tratta di casi in cui una persona che non detiene una partecipazione determinante nella società dispone comunque del diritto o la possibilità effettiva di nominare più della metà dei

19 RS 958.111

20 RS 958.1

21 FATF, Guidance on beneficial ownership of legal persons, marzo 2023, disponibile in inglese su: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal- Persons.html.