Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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d’identificazione delle imprese (LIDI), è sufficiente l’indicazione della ditta o del nome e l’IDI. L’autorità che tiene il registro può così individuare le informazioni sulla sede e la forma giuridica in un processo automatizzato in base ai dati inseriti nel registro di commercio.
Se invece l’ente giuridico non dispone dell’IDI (per esempio se la catena include un’associazione non iscritta nel registro di commercio), si dovranno fornire anche indicazioni sulla forma giuridica, il nome e il numero postale di avviamento del luogo della sede, nonché il numero postale di avviamento del Comune della sede. Si tralascia l’indicazione dell’indirizzo della sede, in quanto tale informazione non è obbligatoriamente necessaria per l’identificazione. Se necessario, le autorità possono reperire l’indirizzo della sede dall’indicazione della sede.
Nel caso di enti giuridici di diritto estero si devono accertare la ditta, la forma giuridica, il luogo, il numero postale di avviamento e il Paese della sede dell’ente giuridico. Occorre inoltre chiarire se l’ente giuridico dispone già di un IDI. Se l'entità giuridica non dispone di un IDI, la società verifica se possiede un numero di identificazione estero simile.
Nel caso di trust, occorre accertare il nome del trust, il luogo, il numero postale di avviamento e il Paese della sede del trust. Si dovrà inoltre chiarire se il trust dispone di un IDI. In caso negativo, occorre verificare se possiede un numero d’identificazione estero equivalente. La società deve inoltre chiarire i ruoli delle parti presenti nel trust (p. es. disponente, trustee, protettore o beneficiario).
Art. 8 Informazioni sul controllo esercitato in altro modo
Se la società è controllata in altro modo (cfr. art. 3), deve raccogliere determinate informazioni supplementari su come è esercitato il controllo. Tali informazioni sono stabilite nell’art. 8.
Per prima cosa, la società deve chiarire le modalità con cui è esercitato il controllo sulla base delle categorie indicate nell’art. 3 (lett. a). Deve precisare, per esempio, se il controllo è esercitato attraverso un’intesa tra gli azionisti, un diritto di veto o relazioni famigliari.
Se il controllo è esercitato attraverso un rapporto fiduciario, la società dovrà in ogni caso identificare il mandante o il fiduciario (cfr. art. 7 cpv. 2). Se il mandante coincide con l’avente economicamente diritto, oltre alle informazioni sull’avente economicamente diritto la società dovrà raccogliere solamente quelle necessarie riguardo al fiduciario che detiene una partecipazione significativa nella società. Tuttavia, questo obbligo vale anche se la catena di controllo è più lunga e comprende un rapporto fiduciario su un altro livello. Tali situazioni rappresentano in ogni caso una forma indiretta di controllo, dal momento che tra la società e l’avente economicamente diritto c’è sempre una persona interposta. Se, per esempio, l’avente economicamente diritto controlla una società anonima che ha affidato a un fiduciario l’incarico di detenere una quota pari almeno al 25 % di una società a garanzia limitata (la società bersaglio), quest’ultima deve identificare non solo l’avente economicamente diritto, ma anche la mandante (la società anonima) e il fiduciario (cfr. all. n 2.4 e 2.5).
Infine, la lett. b precisa che, nel caso di un controllo esercitato in altro modo che non sia tramite una partecipazione, ma che sia basato su una partecipazione determinabile detenuta nella società, la società deve definire anche l’estensione di questa quota secondo i valori soglia di cui all’art. 6 cpv. 2 (25 %, 50 % o 75 %). Se, per esempio, un fiduciario detiene per il mandante il 60 per cento di una società, la società annuncia di essere controllata in altro modo e che tale controllo si basa su una quota superiore al 50 per cento.
Art. 9 Identificazione delle persone da annunciare
Le «persone da annunciare» sono gli aventi economicamente diritto, le persone soggette all’obbligo d’annuncio (cfr. art. 9 cpv. 3 LTPG in combinato disposto con l’art. 12) e altre