Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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non può distruggere l’annuncio e le informazioni inserite nel sistema immediatamente dopo la trasmissione al registro per la trasparenza. Le dovrà conservare fino a quando l’autorità che tiene il registro ne avrà confermato la ricezione. Il termine di sei mesi per la distruzione della documentazione relativa all’annuncio inizia a decorrere da questo momento. In mancanza di una conferma, il termine di un anno concede una proroga adeguata per consentire la possibilità di una conferma tardiva. Inoltre, questa scadenza consente agli uffici del registro di commercio di modificare il processo di distruzione in base alle proprie procedure relative all’archiviazione o alla distruzione della documentazione del registro di commercio. I documenti relativi agli annunci degli aventi economicamente diritto non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio (art. 10 lett. g P-ORC).

Art. 22 Aggiornamento del registro per la trasparenza

Cpv. 1: se, per esempio, una società annuncia al registro per la trasparenza il cambiamento del Comune di domicilio di un avente economicamente diritto ivi registrato, l’autorità che tiene il registro riporterà queste modifiche in tutte le altre società per le quali la persona in questione è iscritta nel registro per la trasparenza e informerà gli enti giuridici per i quali ha apportato d’ufficio le modifiche alle informazioni iscritte. Lo stesso accade se un ente giuridico annuncia informazioni su un altro ente giuridico iscritto nel registro per la trasparenza (p. es. in quanto parte di una catena di controllo). Così facendo i dati del registro per la trasparenza saranno tenuti il più possibile aggiornati.

Cpv. 2: è possibile correggere solo errori evidenti, vale a dire errori per i quali è manifesto che si tratta di inesattezze. Il criterio dell’evidenza deve essere verificato anche in base alle informazioni presenti nel registro di commercio o nella banca dati centrale delle persone direttamente collegata all’Ufficio centrale di compensazione. Se durante la verifica del numero IDI e dell’iscrizione nel registro di commercio, l’autorità che tiene il registro constata, per esempio, che la «Newco SA» ha per errore annunciato «Newca SA» come nome della ditta, potrà correggere d’ufficio la ditta annunciata. Inoltre, l’autorità che tiene il registro verifica se l’errore compare anche in altre iscrizioni nel registro per la trasparenza e lo corregge d’ufficio. Gli enti giuridici interessati vengono informati di conseguenza. Se invece sussiste un dubbio sul fatto che l’informazione contenga effettivamente un errore, non si potrà apportare alcuna correzione. In caso di dubbio, l’autorità che tiene il registro dovrà richiedere che sia presentato un annuncio corretto.

Cpv. 3: si vedano le considerazioni relative all’art. 18 cpv 4.

Cpv. 4: analogamente a una nuova iscrizione, una volta completato l’annuncio, la società riceve dall’autorità che tiene il registro una conferma dell’avvenuta iscrizione nel registro per la trasparenza (cfr. art. 33 cpv. 2 LTPG) e viene informata in merito alle modifiche effettuate.

Art. 23 Contenuto

Lett. a: il registro per la trasparenza contiene in forma strutturata informazioni ricavate dall’annuncio; l’annuncio stesso non è però parte integrante del registro. Il registro per la trasparenza contiene in particolare anche le iscrizioni cancellate. Ogni volta che vengono annunciate modifiche, le nuove informazioni annunciate sono inserite nel registro per la trasparenza come nuova versione dell’iscrizione. Le informazioni vecchie vengono cancellate, ma restano accessibili per dieci anni all’autorità che tiene il registro, all’autorità di controllo e a determinate autorità (cfr. art. 26 cpv. 1 e 3 nonché art. 46 cpv. 2 LTPG).

Lett. b: una volta confrontate le informazioni delle persone annunciate con le informazioni presenti nella banca dati dell’Ufficio centrale di compensazione (cfr. art. 36), l’autorità che tiene il registro inserisce nel registro per la trasparenza il numero AVS e il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone. Il numero AVS serve unicamente