Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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di tali informazioni (art. 31 cpv. 1 LTPG). L’art. 32 cpv. 1 concretizza il contenuto minimo di una segnalazione al registro. Si applica sia agli intermediari finanziari sia alle autorità e stabilisce che una segnalazione di differenze deve contenere determinate informazioni (data, autore, informazioni sull’ente giuridico interessato, informazioni contenute nel registro per le quali viene segnalata una differenza, motivazione).
Il cpv. 2 prevede che gli intermediari finanziari o le autorità, per spiegare la segnalazione, possano trasmettere ulteriori informazioni, compresi gli allegati e i documenti giustificativi relativi alla motivazione di cui al cpv. 1 lett. e, (p. es. indicando il nome della persona che hanno identificato come avente economicamente diritto al posto della persona iscritta nel registro o in aggiunta ad essa e motivando brevemente tale identificazione). In tal modo l’autorità di controllo non dovrà rivolgersi sistematicamente all’intermediario finanziario per comprendere i motivi della segnalazione e potrà anche valutarne meglio il livello di priorità nell’ambito dell’approccio basato sul rischio. Tali informazioni consentono pertanto all’autorità di controllo di effettuare controlli più efficienti.
Le motivazioni di una segnalazione sono standardizzate e devono essere indicate secondo il cpv. 3. L’elenco delle motivazioni da indicare è esaustivo.
Il cpv. 4 prevede che, se la segnalazione è effettuata da un’autorità, quest’ultima comunica al registro per la trasparenza, nel quadro di un’ulteriore informazione, se ha provveduto ai chiarimenti necessari in merito alla segnalazione di differenze e a quali conclusioni è giunta.
Art. 33 Eccezioni all’obbligo di segnalazione delle differenze
Come previsto dagli art. 30 e 31 LTPG, l’obbligo di segnalazione delle differenze si limita ai casi che sono effettivamente rilevanti per l’autorità di controllo e per i diversi utenti del registro.
Un intermediario finanziario non deve pertanto segnalare differenze riconducibili a diverse prescrizioni applicabili (lett. a). La legislazione sul riciclaggio di denaro distingue per esempio il concetto di avente economicamente diritto di una società di domicilio, che associa a quello di avente economicamente diritto di valori patrimoniali detenuti dalla società interessata, mentre nel caso di una società operativa si tratta della persona che detiene il controllo. Ne consegue che il valore soglia del 25 per cento, quale quota di controllo determinante, è applicabile soltanto alle società operative, ma non alle società di domicilio. L’art. 4 LTPG non riprende questa distinzione fra società operative e società di domicilio e per l’avente economicamente diritto applica la stessa definizione, compreso il valore soglia del 25 per cento, a tutti gli enti giuridici assoggettati alla legge, a prescindere dal fatto che esercitino o meno un’attività. Pertanto, nel caso delle società di domicilio, l’intermediario finanziario può constatare di avere identificato ulteriori persone conformemente all’art. 4 LRD, ma che tali persone non sono gli aventi economicamente diritto secondo l’art. 4 LTPG. In tal caso, non deve effettuare alcuna segnalazione. L’intermediario finanziario identifica, per esempio, a titolo di avente economicamente diritto tutti gli azionisti di una società di domicilio; se constata che le persone aventi quote inferiori al 25 % non sono iscritte nel registro per la trasparenza, non deve segnalarlo. L’art. 33 lett. a esprime pertanto la volontà del legislatore ed esclude dall’obbligo di segnalazione le altre o ulteriori informazioni relative agli aventi economicamente diritto delle società di domicilio, dei trust o delle fondazioni, acquisite dagli intermediari finanziari conformemente alla legislazione sul riciclaggio di denaro.
Secondo gli art. 30 e 31 cpv. 1 LTPG, un intermediario finanziario o un’autorità deve segnalare al registro per la trasparenza una differenza tra le informazioni contenute nel registro e quelle in suo possesso solo se tale differenza fa sorgere dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni relative all’avente economicamente diritto di un ente giuridico. In altre parole: secondo l’art. 33 lett. b, un intermediario finanziario o un’autorità non deve segnalare alcuna differenza laddove questa si riferisca a un aspetto marginale e non faccia sorgere dubbi in merito all’esattezza delle informazioni contenute nel registro sull’avente