Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Cpv. 2: nel caso di annunci di modifiche tramite la piattaforma elettronica, le informazioni iscritte nel registro per la trasparenza vengono recuperate e messe a disposizione degli enti giuridici per l’elaborazione. Gli enti giuridici devono solamente modificare i dati che vengono loro visualizzati.

Cpv. 3: non è necessario annunciare modifiche di partecipazioni, purché queste avvengano all’interno della medesima fascia di valori soglia di cui all’art. 6 cpv. 2 lett. a–c. Se, per esempio, un avente economicamente diritto non detiene più il 26 %, ma il 30 % delle partecipazioni, non serve alcun annuncio di modifiche. Un tale annuncio diventa necessario soltanto al superamento del valore soglia successivo, per esempio a una partecipazione del 51 %.

Cpv. 4: in linea di principio, i soci sono tenuti ad annunciare al registro per la trasparenza qualsiasi modifica relativa a un fatto iscritto in tale registro (art. 10 LTPG). Qui la disposizione di legge è però formulata in maniera eccessivamente ampia, poiché l’autorità che tiene il registro può riprendere determinate informazioni da altri registri svizzeri e inserirle nel registro per la trasparenza, evitando così agli enti giuridici un annuncio supplementare e l’onere amministrativo che esso comporta. L’autorità che tiene il registro recupera, per esempio, dal registro di commercio determinate informazioni identiche presenti sia nel registro di commercio che nel registro per la trasparenza, necessarie a identificare l’ente giuridico. Per esempio, una modifica di ditta iscritta nel registro di commercio viene ripresa direttamente nel registro per la trasparenza appena ha effetto (riguardo agli effetti delle iscrizioni nel registro di commercio cfr. art. 936a cpv. 1, secondo per. CO), sia per gli enti giuridici sottoposti agli obblighi di annuncio sia per gli enti giuridici che sono stati annunciati all’interno di una catena di controllo. L’ente giuridico sottoposto agli obblighi di annuncio non è pertanto tenuto ad annunciare la modifica della propria ditta anche al registro per la trasparenza. È sufficiente far registrare tale modifica nel registro di commercio. L’autorità che tiene il registro informa quindi la società sottoposta agli obblighi di annuncio riguardo all’adeguamento dell’iscrizione nel registro per la trasparenza.

Anche i cambiamenti di nome, dovuti per esempio a un matrimonio in Svizzera e di conseguenza iscritti nel registro dello stato civile svizzero, oppure basati sul diritto estero ma comunque notificati per l’iscrizione nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), non devono essere annunciati separatamente anche al registro per la trasparenza. Ciò vale anche per i casi in cui una persona iscritta nel registro per la trasparenza acquisisce la cittadinanza svizzera o viene svincolata dalla stessa. In caso di modifiche relative a cittadinanze estere, l’obbligo di annuncio decade tuttavia solo se la modifica è stata notificata al registro dello stato civile o al SIMIC. Diversamente, l’ente giuridico dovrà comunque annunciare la modifica al registro per la trasparenza.

Art. 19

Per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie secondo gli art. 6–9 (identità della persona che effettua l’annuncio, natura ed estensione del controllo esercitato dall’avente economicamente diritto, catena di controllo, controllo attraverso altri mezzi) e annunciarle al registro per la trasparenza, la società deve riuscire a ottenerle dai titolari di quote sociali sottoposti agli obblighi di annuncio secondo l’articolo 13 LTPG. L’art. 19, che disciplina le informazioni che devono essere annunciate dai titolari di quote sociali, rimanda pertanto alle informazioni secondo gli art. 6–9.

Art. 20

L’art. 15 LTPG definisce l’avente economicamente diritto di un trust. Sono considerate aventi economicamente diritto le parti del trust, vale a dire il disponente, il trustee, il protettore e il