Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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La procedura di annuncio semplificata di cui agli art. 15 e 16 mira a ridurre l’onere amministrativo per le società che effettuano l’annuncio e può essere effettuata sia attraverso la piattaforma elettronica sia tramite l’ufficio del registro di commercio. Tuttavia, si può ricorrere alla procedura di annuncio semplificata solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 11 LTPG, ossia solo se l’annuncio al registro per la trasparenza avviene insieme a un annuncio di iscrizione o modifica nel registro di commercio.

La procedura di annuncio semplificata di cui all’art. 15 intende impedire che una società a garanzia limitata debba ripetere nell’annuncio al registro per la trasparenza le indicazioni già inserite nel registro di commercio relative ai propri soci, che sono al tempo stesso anche gli aventi economicamente diritto della società. La società potrà invece confermare che per l’annuncio degli aventi economicamente diritto possono essere ripresi i dati contenuti nel registro di commercio. In base alle informazioni relative alle quote sociali iscritte nel registro di commercio, l’autorità che tiene il registro calcolerà i valori soglia per la partecipazione diretta al capitale e li annoterà nel registro per la trasparenza. Tuttavia, questa procedura non è applicabile se il capitale della società include quote sociali con diritto di voto, perché in tal caso non sarebbe possibile calcolare automaticamente i valori soglia in base ai dati inseriti nel registro di commercio.

La procedura di cui all’art. 15 è quindi applicabile solo se il valore soglia della partecipazione al capitale di cui all’art. 6 cpv. 2 raggiunge almeno lo stesso valore soglia previsto per la partecipazione ai diritti di voto. Ciò si spiega con il fatto che nel registro di commercio sono iscritte unicamente le partecipazioni dirette e che, per una società a garanzia limitata, è possibile calcolare automaticamente le soglie sulla base di quanto iscritto nel registro di commercio solo per la partecipazione al capitale. Se una persona detiene quote con diritto di voto maggiori rispetto alle quote di capitale, la procedura di annuncio semplificata non è applicabile.

Art. 17 Modalità della procedura di annuncio semplificata

La modalità semplificata può essere utilizzata dall’ente giuridico per entrambi i canali di annuncio, sia per un annuncio tramite la piattaforma elettronica sia per un annuncio tramite l’ufficio del registro di commercio.

Se l’annuncio viene presentato per via elettronica, la piattaforma recupera direttamente e automaticamente le informazioni rilevanti sui soci di una società a garanzia limitata o sul membro del consiglio di amministrazione di una società anonima direttamente dall’iscrizione della società nel registro di commercio.

Nel caso delle società a garanzia limitata, il calcolo del valore soglia è effettuato dall’ufficio del registro di commercio competente in un processo automatizzato, in base alle informazioni sui soci iscritte nel registro di commercio, indicando il numero e il valore nominale delle rispettive quote sociali (art. 73 cpv. 1 lett. i ORC). Prima di inoltrarlo in forma strutturata al registro per la trasparenza, l’ufficio del registro di commercio completa l’annuncio con il valore soglia calcolato.

Art. 18 Modifica delle iscrizioni nel registro per la trasparenza

Cpv. 1: gli annunci relativi a modifiche dei fatti iscritti nel registro per la trasparenza (cfr. art. 10 LTPG) possono – analogamente all’annuncio originario degli aventi economicamente diritto – essere inoltrati tramite la piattaforma elettronica oppure, se le condizioni dell’art. 11 LTPG sono soddisfatte, in forma elettronica o cartacea tramite l’ufficio cantonale competente del registro elettronico. La modalità con cui è stato effettuato l’annuncio originario è irrilevante.