Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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beneficiario, come pure ogni altra persona fisica che, in definitiva, controlla il trust (art. 15 cpv. 1 lett. e LTPG).
In primo luogo, il controllo su un trust può essere esercitato da una persona fisica che, pur non facendo parte del trust, lo controlla attraverso una catena di controllo. Ciò si verifica, per esempio, quando una persona giuridica viene nominata trustee del trust: la persona giuridica stessa non è mai l’avente economicamente diritto, dal momento che, per definizione, deve trattarsi di una persona fisica (cfr. art. 4 cpv. 1 e art. 15 cpv. 1 LTPG). In tal caso, l’avente economicamente diritto è la persona fisica che controlla la società che è stata nominata trustee. Se, per esempio, la società anonima B SA, interamente controllata dall’azionista A, è stata nominata trustee del trust C, A è l’avente economicamente diritto della società B SA e del trust C. Questo caso è espressamente disciplinato dall’art. 15 cpv. 1 lett. e LTPG. Analogamente, se B viene nominata beneficiaria di un trust, ma in realtà agisce a titolo fiduciario in nome di una persona vicina P che riceve le distribuzioni del trust, P esercita, in definitiva, il controllo sul trust attraverso una catena di controllo e, di conseguenza, ne è l’avente economicamente diritto.
In secondo luogo, il controllo su un trust può essere esercitato da ogni persona che disponga di determinate facoltà elencate al cpv. 2. Tali facoltà possono risultare dalla legge o dall’atto che istituisce il trust. Vi rientra, per esempio, il diritto di sciogliere il trust o autorizzarne le distribuzioni. Chi può decidere in merito alla distribuzione dei valori patrimoniali del trust è l’avente economicamente diritto.
Art. 21 Trasmissione dell’annuncio da parte dell’ufficio del registro di commercio
L’art. 21 definisce quando e in che modo gli uffici del registro di commercio devono trasmettere al registro per la trasparenza gli annunci loro pervenuti in applicazione dell’art. 11 LTPG.
Cpv. 1: gli uffici del registro di commercio devono creare una versione elettronica dell’annuncio, assicurando che venga scansionato in una qualità interamente leggibile e che tutti i dati siano riconoscibili in modo chiaro e univoco.
Cpv. 2: gli uffici del registro di commercio acquisiscono nelle proprie applicazioni tutte le informazioni di un annuncio pervenute dall’ente giuridico e, attraverso un’interfaccia elettronica, le trasmettono in forma strutturata all’attenzione dell’autorità che tiene il registro. Inoltre, l’autorità del registro di commercio trasmette una versione elettronica dell’annuncio. Non viene invece inoltrata la documentazione relativa all’iscrizione nel registro di commercio oggetto dell’annuncio. L’annuncio può essere trasmesso solo dopo che all’iscrizione nel registro di commercio è stato assegnato il numero di pubblicazione del foglio ufficiale svizzero di commercio.
Cpv. 3: il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce le specifiche di interfaccia nel quadro di un’ordinanza dipartimentale. Gli uffici del registro di commercio devono adeguare di conseguenza i propri sistemi a queste prescrizioni.
Cpv. 4: l’ufficio del registro di commercio non esamina il contenuto dell’annuncio presentato per l’avente economicamente diritto. Se, tuttavia, al momento della registrazione dell’annuncio constata che l’annuncio è illeggibile, incompleto, manifestamente errato, contraddittorio o in altro modo lacunoso, lo può comunicare al registro per la trasparenza nell’ambito della trasmissione dei dati. Tale comunicazione non sostituisce in ogni caso i controlli a cura dell’autorità che tiene il registro (art. 33 cpv. 1 LTPG) e dell’autorità di controllo (art. 35 LTPG).
Cpv. 5: questo capoverso precisa quando gli uffici del registro di commercio devono distruggere la documentazione relativa all’annuncio. Al riguardo fa riferimento non solo all’annuncio in quanto tale, ma a tutte le informazioni che gli uffici del registro di commercio hanno inserito nel proprio sistema in relazione all’annuncio. L’ufficio del registro di commercio