Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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Cpv. 1 lett. c: l’annuncio che viene presentato all’ufficio del registro di commercio deve essere firmato da una delle persone di cui all’art. 17 ORC. In caso di firma collettiva, l’annuncio deve essere sottoscritto da due persone autorizzate a firmare secondo l’art. 17 ORC. Come per l’iscrizione nel registro di commercio, si applicano le seguenti regole per la firma: per le iscrizioni elettroniche è necessaria una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata (come previsto dall’art. 14 cpv. 2bisCO). L’annuncio può essere firmato da una persona autorizzata a firmare o da un terzo delegato (p. es. un notaio o un fiduciario). In tal caso la delega deve essere firmata da uno o più membri autorizzati a firmare dell’organo superiore di direzione o amministrazione dell’ente giuridico in questione conformemente alla relativa autorizzazione a firmare. Non è richiesta alcuna autenticazione delle firme, ma occorre allegare all’annuncio eventuali deleghe. L’ufficio del registro di commercio non è tenuto a verificare né la firma né la delega, non essendo assoggettato ad alcun obbligo di verifica in relazione all’annuncio degli aventi economicamente diritto (cfr. anche art. 11 cpv. 3 LTPG). Le firme vengono verificate solamente nell’ambito di un’eventuale procedura di controllo avviata dall’autorità di controllo.
Cpv. 2 lett. a–c: l’ordinanza concretizza le informazioni che devono essere fornite in caso di annuncio tramite l’ufficio cantonale competente del registro di commercio. Da un lato si tratta di riuscire a identificare con certezza la società che effettua l’annuncio. Dall’altro – come nel caso dell’annuncio attraverso la piattaforma elettronica – devono essere fornite anche le corrispondenti indicazioni relative agli aventi economicamente diritto. Dal momento che l’annuncio attraverso l’ufficio del registro di commercio è possibile solo se tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi della società, quest’ultima deve dare conferma di ciò nell’annuncio. Occorre inoltre confermare che non esistono altri aventi economicamente diritto, oltre a quelli che sono stati annunciati.
Cpv. 2 lett. d: se l’annuncio riguarda una modifica delle informazioni già iscritte nel registro per la trasparenza, la società lo dovrà annotare di conseguenza sull’annuncio, altrimenti sarà trattato come un annuncio nuovo e completo e i dati presenti nel registro per la trasparenza saranno sovrascritti o cancellati con le nuove informazioni inoltrate. Ciò può causare iscrizioni errate o incomplete nel registro per la trasparenza e comportare una richiesta di integrazione o correzione soggetta a emolumenti (cfr. art. 41 cpv. 2 LTPG).
Cpv. 3: l’autorità che tiene il registro metterà a disposizione uno strumento elettronico di aiuto alla registrazione in forma di applicazione web, volto a facilitare l’annuncio degli aventi economicamente diritto tramite il registro di commercio. La società che effettua l’annuncio può inserire le informazioni nello strumento di aiuto alla registrazione, dopodiché potrà stampare le informazioni registrate e sottoscriverle con firma autografa. Analogamente alle prescrizioni del diritto relativo al registro di commercio (cfr. cpv 1 lett. c), può firmare l’annuncio anche con firma elettronica (art. 14 cpv. 2bisCO) e infine trasmetterlo per via elettronica all’ufficio del registro di commercio competente (cfr. cpv. 1 lett. b). È inoltre previsto che, in caso di successivo annuncio di modifiche, la società abbia a disposizione le informazioni registrate tramite lo strumento di aiuto alla registrazione e le possa modificare nuovamente. A tal fine dovrà salvare in locale (sulla propria infrastruttura informatica) il riepilogo delle informazioni generato attraverso la registrazione dell’annuncio e caricarlo nell’applicazione web nel momento in cui viene elaborato l’annuncio di differenze.
Cpv. 4: se la società non è ancora registrata sulla piattaforma elettronica, deve farlo per poterlo utilizzare, in particolare per ricevere le comunicazioni dell’autorità che tiene il registro.
Cpv. 5: l’iscrizione nel registro per la trasparenza presuppone che essa sia effettuata contestualmente all’iscrizione nel registro di commercio. Se l’iscrizione nel registro di commercio non può essere effettuata, l’ufficio del registro di commercio comunica alla società che non è possibile procedere nemmeno all’iscrizione nel registro per la trasparenza.
Art. 15 e 16 Procedura di annuncio semplificata