Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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all’autorità che tiene il registro quale mezzo per verificare l’identificazione e, pertanto, non fa nemmeno parte dell’estratto (art. 28 seg.).
Lett. c: le segnalazioni di differenze trasmesse al registro per la trasparenza da parte degli intermediari finanziari e delle autorità (cfr. art. 32 cpv. 1), comprese le informazioni relative alla persona che effettua la trasmissione nonché la motivazione standardizzata e le ulteriori informazioni di cui all’art. 30 cpv. 3 e all’art. 31 cpv. 2 LTPG (cfr. art. 32 cpv. 2), sono salvate nel registro per la trasparenza. L’autorità che tiene il registro conserva le ulteriori informazioni che sono contenute in una segnalazione di differenze, ma consente solo all’autorità di controllo e ai terzi da essa incaricati di accedervi online (cfr. art. 34 cpv. 4 LTPG).
Lett. d: oltre alle informazioni di cui alle lettere a e b, l’ufficio del registro di commercio competente trasmette ulteriori informazioni al registro per la trasparenza. Si tratta di informazioni che soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio, in base alle quali l’autorità che tiene il registro o l’autorità di controllo possono verificare se le informazioni relative agli aventi economicamente diritto presenti nel registro per la trasparenza sono aggiornate.
Lett. e, n. 3: se l’autorità di controllo esegue una procedura di controllo, la conclusione di tale procedura sarà indicata nello stato soltanto quando la decisione sarà divenuta definitiva.
Art. 24 Accesso delle autorità
L’art. 24 definisce le modalità di accesso al registro per la trasparenza da parte delle autorità.
Cpv. 1: per poter effettuare richieste di informazioni nel registro per la trasparenza attraverso la piattaforma elettronica e trasmettere segnalazioni di differenze al registro per la trasparenza, l’autorità che tiene il registro deve concedere l’accesso all’autorità richiedente. A tal fine, l’autorità incaricata della tenuta del registro verifica se l’autorità richiedente di cui all’art. 34 LTPG sia autorizzata all’accesso. La piattaforma elettronica inoltra le richieste di registrazione all’autorità stessa tramite un processo automatizzato.
Cpv. 2: le autorità possono accedere al registro per la trasparenza, a scelta, tramite la piattaforma elettronica o attraverso l’interfaccia elettronica. Mentre viene predisposta la piattaforma elettronica di EasyGov (cfr. art. 13), l’autorità che tiene il registro mette a disposizione l’interfaccia elettronica, il cui utilizzo richiede il collegamento a un’applicazione dell’autorità richiedente.
Cpv. 3: per ottenere accesso al registro per la trasparenza tramite la piattaforma elettronica, un collaboratore dell’autorità deve registrarsi come amministratore. Nel processo di registrazione si applica uno standard di sicurezza elevato. I collaboratori delle autorità federali, che dispongono del servizio FED-LOGIN, non necessitano di alcun account AGOV e possono accedere direttamente al processo di registrazione. Per i collaboratori di autorità che non dispongono del servizio FED-LOGIN, invece, ai fini della registrazione è necessario un account AGOV (AGOVaq300) per accedere alla piattaforma elettronica. Per utilizzare l’account AGOV, il collaboratore deve effettuare una verifica dell’identità tramite video identificazione e far verificare i propri dati. Non sono ammessi supplenti.
Cpv. 4 e 5: terminata la registrazione, l’amministratore è responsabile dell’autorizzazione di ulteriori collaboratori dell’autorità. Anche per le persone autorizzate si applica lo standard di sicurezza elevato. Nel loro processo di registrazione si deve effettuare l’accesso con il servizio FED-LOGIN della Confederazione o con un account AGOVaq300. Tale procedura non sarà però più necessaria per il successivo utilizzo della piattaforma.
Cpv. 6: l’utilizzo dell’interfaccia elettronica avviene tramite la piattaforma centrale messa a disposizione dal DFF per l’amministrazione e l’integrazione dei servizi (ePortal). Rispetto alla