Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente ...

Cpv. 2: sorge un sospetto di abuso, per esempio, quando si hanno modelli di consultazione anomali, come un aumento molto elevato di consultazioni effettuate da un utente. Dal momento che l’autorità che tiene il registro non ha accesso ai documenti interni dell’autorità di controllo, delle autorità interessate, dell’intermediario finanziario o del consulente interessato, compete ai servizi interessati procedere ai chiarimenti necessari per accertare la presenza di un abuso nel caso concreto.

Cpv. 3: poiché compete all’autorità che tiene il registro concedere l’accesso al registro all’autorità di controllo, alle altre autorità, agli intermediari finanziari e ai consulenti, è suo compito bloccare gli accessi in presenza di un caso di abuso. In tal caso, può bloccare l’accesso dei singoli utenti del registro per la trasparenza. Il ritiro dell’accesso viene comunicato all’autorità di controllo, all’autorità interessata e all’intermediario finanziario o al consulente interessato, così che questi possano eventualmente adottare le misure necessarie.

Art. 28–31

Per attestare a terzi un’iscrizione nel registro per la trasparenza o per consultare direttamente le informazioni iscritte nel registro, un ente giuridico ha a disposizione i mezzi seguenti:

• ordinare un estratto completo (a pagamento) del registro (art. 28), contenente sia le informazioni attualmente iscritte sia quelle che erano precedentemente iscritte;

• ordinare un estratto parziale (a pagamento) del registro (art. 29), contenente esclusivamente le informazioni attualmente iscritte (senza dati cancellati);

• ordinare un attestato (gratuito) (art. 30) che documenti l’iscrizione degli aventi

economicamente diritto. Un attestato è sufficiente, per esempio, nei casi in cui una persona giuridica di diritto estero intenda acquistare un fondo in Svizzera (art. 40 LTPG). Anche senza che venga ordinato, la società riceve un attestato dell’autorità che tiene il registro ogni volta che viene effettuata un’iscrizione nel registro per la trasparenza (art. 33 cpv. 2 LTPG).

L’ente giuridico ha inoltre la possibilità di prendere visione (gratuitamente) delle proprie informazioni iscritte nel registro per la trasparenza attraverso la piattaforma elettronica.

Occorre notare che né gli estratti completi né gli estratti parziali del registro per la trasparenza sostituiscono i formulari previsti dalla CDB 20 per l’adempimento degli obblighi di diligenza. Gli estratti non sono firmati e non danno informazioni né su chi ha effettuato l’annuncio né su chi ha indicato l’avente economicamente diritto. Non hanno neppure lo stesso contenuto dei formulari menzionati, in particolare per quanto concerne le società di domicilio (definizione speciale dell’avente economicamente diritto di una società di domicilio secondo la LRD).

L’iscrizione nel registro per la trasparenza non giustifica alcun fatto giuridicamente valido efficace e, in determinate circostanze, può già essere obsoleta al momento dell’iscrizione, se per esempio dal momento dell’annuncio le quote sono già state di nuovo trasferite.

Art. 32 Contenuto

L’art. 30 LTPG disciplina gli obblighi degli intermediari finanziari, in caso riscontrino differenze tra le informazioni in loro possesso riguardo all’avente economicamente diritto e le informazioni presenti nel registro per la trasparenza (procedura di segnalazione di differenze). Essi sono tenuti a segnalare la differenza entro 30 giorni dalla relativa constatazione (art. 30 cpv. 2 LTPG). Come gli intermediari finanziari, anche le autorità devono effettuare una segnalazione se riscontrano che le informazioni nel registro per la trasparenza sono diverse da quelle in loro possesso e la differenza fa sorgere dubbi in merito all’esattezza, alla completezza e all’attualità