Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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registrazione sulla piattaforma elettronica, i requisiti per la registrazione sull’ePortal risultano più severi, poiché l’interfaccia elettronica è integrata nei sistemi dell’autorità interessata. Sussiste pertanto un collegamento diretto tra il registro per la trasparenza e il sistema dell’autorità. Inoltre, diversamente dall’accesso tramite la piattaforma elettronica EasyGov, non uno bensì due collaboratori si devono registrare come amministratori. A tal fine, il collaboratore necessita di una smartcard rilasciata dalla Confederazione o di un account AGOV (AGOVAq300). In questo contesto gli amministratori sono interlocutori diretti per l’autorità che tiene il registro.

Cpv. 7: il DFGP stabilisce le specifiche di interfaccia tramite ordinanza dipartimentale.

Art. 25 Accesso degli intermediari finanziari e dei consulenti

L’art. 25 precisa le modalità di accesso per gli intermediari finanziari e i consulenti.

In linea generale, si rimanda alle considerazioni relative all’art. 24. Diversamente dall’accesso delle autorità, per l’utilizzo dell’interfaccia è necessario che almeno uno degli amministratori dell’intermediario finanziario o del consulente sia iscritto nel registro di commercio come persona autorizzata a firmare.

Art. 26 Verbalizzazione

Cpv. 1: per assicurare un utilizzo delle informazioni del registro per la trasparenza conforme agli scopi, gli accessi devono essere verificabili a posteriori. La verbalizzazione automatizzata degli accessi ha proprio lo scopo di consentire di verificare le attività di accesso e di identificare gli utenti inadempienti che non utilizzano il registro per la trasparenza per lo scopo previsto o non lo utilizzano solamente per tale scopo.

La verbalizzazione è effettuata in linea con le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati (cfr. art. 4 dell’ordinanza del 31 agosto 202225 sulla protezione dei dati). I verbali sono accessibili solo all’autorità che tiene il registro. Essi non fanno parte del contenuto del registro per la trasparenza e quindi non sono visibili nemmeno agli intermediari finanziari o alle autorità di cui all’art. 26 LTPG.

Viene verbalizzato qualsiasi tipo di accesso. Tuttavia, il termine accesso deve essere inteso in modo molto ampio: da un lato riguarda le consultazioni, dall’altro si riferisce, per esempio, anche a casi in cui un intermediario finanziario o un’autorità invia una segnalazione di differenze al registro per la trasparenza. Vengono inoltre verbalizzati anche i riscontri del registro per la trasparenza, tra cui per esempio informazioni che sono state effettivamente visualizzate. Sono incluse nel verbale, per esempio, anche segnalazioni di differenze incomplete che, a causa di un errore, sono state rimandate automaticamente al mittente dal sistema con un messaggio di errore corrispondente.

Art. 27 Conformità agli scopi delle consultazioni

Cpv. 1: l’autorità che tiene il registro valuta modalità e frequenza degli accessi al registro per la trasparenza effettuati da parte dell’autorità di controllo, di altre autorità, degli intermediari finanziari e dei consulenti nonché dei relativi singoli utenti. Lo scopo di tali valutazioni consiste nell’identificare modelli di consultazione anomali e potenzialmente abusivi. L’autorità che tiene il registro informa l’autorità di controllo, l’autorità interessata, l’intermediario finanziario o il consulente interessato riguardo ai risultati della valutazione e comunica loro eventuali modelli di consultazione anomali.

25 RS 235.11