Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente ...

Per stabilire se un’attività è esercitata a titolo professionale, ciò che è determinante non è il numero di transazioni effettuate, bensì il loro contesto. Non vi rientra la consulenza fornita in ambito privato. Se però la consulenza è fornita nell’ambito di un’attività di consulente esercitata a titolo professionale, ossia un’attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno, gli obblighi di diligenza si applicano anche se viene fornita una sola consulenza per transazioni rientranti nell’art. 2 cpv. 3bisLRD. Si presume che l’attività di consulenza sia esercitata «a titolo professionale» qualora rientri nell’ambito di un’attività professionale più ampia e finalizzata a offrire servizi assoggettati, ad esempio nell’ambito di uno studio legale, di un gestore patrimoniale o di una fiduciaria, anche se solo una parte minore dell’attività costituisce un’attività assoggettata. Tra gli indizi che permettono di fondare una simile presunzione rientrano, a titolo di esempio, il modo in cui uno studio legale, una fiduciaria o un gestore patrimoniale presenta i propri servizi, in particolare in aree quali fusioni o acquisizioni, diritto bancario e finanziario, diritto immobiliare, clientela privata, «family office» o transazioni transfrontaliere. Questi elementi possono figurare in particolare su mezzi di comunicazione e di marketing quali ad esempio brochure, siti internet, presentazioni commerciali o altri strumenti promozionali.

L’attività di consulenza può essere esercitata in qualsiasi forma giuridica consentita dal diritto civile. Il termine «indipendente» indica infatti chiaramente che è richiesta un’attività a favore di terzi e che le persone impiegate da una società o un gruppo per esigenze proprie di queste società non rientrano in questa categoria (art. 2 cpv. 3 lett. a, ORD a contrario).

Conformemente al cpv. 2, non è determinante se la consulenza è fornita quale attività principale o accessoria. Ciò significa che gli obblighi di diligenza e di comunicazione possono anche applicarsi a un’attività di consulenza esercitata a titolo accessorio. Il fatto che il consulente disponga di uno studio o di uffici non è altresì determinante.

Art. 12g Passaggio a un’attività esercitata a titolo professionale

Per evitare eventuali lacune nell’applicazione della legge alle persone che esercitano un’attività assoggettata, il consulente che passa all’esercizio di un’attività a titolo professionale è subito tenuto a rispettare gli obblighi sanciti dagli art. 3–11a LRD. Dispone tuttavia di un termine di due mesi dal cambiamento di statuto per presentare una richiesta di affiliazione a un OAD o dichiarare la propria attività di consulente all’autorità o all’organismo di vigilanza competente (p. es. nel caso di un gestore patrimoniale che intraprende una nuova attività di consulenza assoggettata e deve dichiararla all’organismo di vigilanza competente). Il cambiamento di statuto interviene non appena la consulenza rappresenta un’attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno, anche se esercitata a titolo accessorio.

Il cpv. 2 di questa disposizione è diverso dall’art. 11 cpv. 2 nel senso che il consulente può continuare la sua attività di consulenza con i clienti che aveva già al momento del suo cambiamento di statuto e accettare di fornirgli consulenza per nuovi atti o negozi giuridici assoggettati. Questa differenza rispetto alle attività di intermediazione finanziaria (cfr. art. 11 cpv. 2 ORD) è giustificata dal ruolo particolare di un certo numero di consulenti, in particolare gli avvocati e i notai, nel sistema giuridico e giudiziario. Tuttavia, se entro il termine di due mesi il consulente non presenta tale richiesta, oppure se gli viene rifiutata l’affiliazione, gli è vietato continuare a svolgere l’attività di consulente.

Art. 12h Uscita ed esclusione da un OAD

Come per gli intermediari finanziari, l’ordinanza disciplina il caso in cui il consulente esca o sia escluso da un OAD. In tal caso, il consulente può proseguire la sua attività a titolo professionale soltanto se presenta una richiesta di affiliazione a un altro OAD entro due mesi dall’uscita o dal passaggio in giudicato della decisione di esclusione. A prescindere che sia