Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Art. 2a Dichiarazione di assoggettamento dell’insieme delle attività alle disposizioni

relative agli intermediari finanziari

Data l’introduzione del regime dei consulenti parallelamente a quello previsto per gli intermediari finanziari, occorre disciplinare alcune questioni di coordinamento. È possibile che una stessa persona o impresa eserciti attività diverse, corrispondenti in parte alla nozione di intermediazione finanziaria e in parte a quella di consulenza. È il caso ad esempio di una banca che assiste i suoi clienti nella creazione della loro impresa o di un gestore patrimoniale che presta consulenza ai propri clienti anche in relazione alla vendita di una società. In tali casi, l’art. 2b cpv. 2 LRD prevede che ogni attività sia sottoposta alle pertinenti disposizioni. Questa distinzione potrebbe essere difficile da attuare per alcuni settori, quando le diverse attività esercitate sono difficilmente distinguibili. In tali casi, l’art. 2b cpv. 2 LRD offre un’alternativa per facilitare l’attuazione degli obblighi sanciti nella LRD, ovvero la persona assoggettata può dichiarare di assoggettare l’insieme delle sue attività alle disposizioni applicabili all’intermediazione finanziaria.

L’art. 2a disciplina le modalità di tale dichiarazione (cfr. art. 2b cpv. 2 in fine LRD).

L’art. 2a capoversi 1, 3 e 4 precisa che la dichiarazione e la sua revoca sono valide a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo al loro invio all’autorità o all’organismo competente.

L’art. 2a cpv. 2 elenca in modo non esaustivo le informazioni che la persona trasmette all’autorità o all’organismo competente per la sua vigilanza, ossia la descrizione delle attività interessate e le eventuali modifiche all’organizzazione interna, inclusi i regolamenti interni, conseguenti a tale dichiarazione. Lascia un certo margine di manovra alle autorità, o agli organismi competenti, in merito alle informazioni necessarie in funzione del tipo di attività in questione.

Il cpv. 5 disciplina la situazione degli intermediari finanziari che esercitano anche un’attività di consulente ma sono sottoposti alla vigilanza della FINMA, in particolare attraverso organismi di vigilanza (art. 12 lett. a LRD). La vigilanza si estende sull’insieme delle attività di questi intermediari finanziari (cfr. art. 12a cpv. 1 LRD). Questi ultimi non devono quindi affiliarsi a un OAD e le norme che concretizzano i loro obblighi di diligenza non possono essere previste dal regolamento di un OAD. Per questa categoria di intermediari finanziari, l’ORD prevede l’applicazione per analogia dell’ordinanza FINMA del 3 giugno 201537 sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA). Conformemente all’art. 17 cpv. 1 lett. a LRD, si tratta degli intermediari finanziari nel senso dell’art. 2 cpv. 2 lett a–dquaterLRD.

Art. 11 cpv. 1

Questa disposizione è stata adeguata per garantire che la formulazione sia coerente con il nuovo art. 12g cpv. 1. È stato inoltre corretto un refuso per chiarire che il riferimento nell’art. è all’art. 2 cpv. 3 LRD.

Art. 12d Attività dei consulenti di cui all’articolo 2 cpv. 3bise 3quaterLRD

I consulenti sono innanzitutto le persone giuridiche o fisiche che partecipano a un’attività rientrante nell’ambito dell’art. 2 cpv. 3bisLRD. La nozione di «partecipazione» nel senso di questo capoverso comprende ogni attività con nesso causale che contribuisce agli atti o ai negozi giuridici menzionati, senza la quale l’atto o il negozio in questione non sarebbero realizzati. La consulenza fa quindi anch’essa parte della partecipazione. Il fatto che la consulenza vi rientri deriva anche dall’utilizzo del termine di «consulente» e da

37 RS 955.033.0