Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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Rapporto esplicativo concernente ...
4.6 Ordinanza dell’11 novembre 201535 sul riciclaggio di denaro (ORD)
Ingresso
All’ingresso è aggiunto un riferimento agli art. 2 cpv. 5 (campo d’applicazione) e 2b cpv. 2 (coordinamento materiale) LRD che contengono deleghe al Consiglio federale.
Art. 1 lett. ater
L’attuale art. 1 elenca le diverse categorie di norme contenute nell’ORD per gli intermediari finanziari e i commercianti. La nuova lett. ater aggiunge la stessa precisazione in riferimento ai consulenti: l’ORD disciplina i requisiti per l’esercizio a titolo professionale dell’attività di consulente. Per contro, l’ORD non concretizza gli obblighi di diligenza dei consulenti; al riguardo si applicherà il regolamento dell’OAD cui è affiliato il consulente. Non è inoltre necessario che l’ORD precisi l’obbligo di comunicazione per i consulenti, in quanto questi non hanno il divieto di interrompere la relazione d’affari e su questo punto si applicano le disposizioni dell’ORD relative agli intermediari finanziari.
Art. 2
Il cpv. 1 mantiene il contenuto del capoverso in vigore, in cui è definito il campo d’applicazione dell’ORD per gli intermediari finanziari e i commercianti, e lo estende ormai anche ai consulenti. I consulenti sono le persone che partecipano a transazioni finanziarie in relazione a determinati atti e negozi giuridici di cui all’art. 2 cpv. 3bis LRD. Tra questi possono figurare i professionisti del settore giuridico indipendenti, ossia gli avvocati (assoggettati o meno alla legge del 23 giugno 200036 sugli avvocati, LLCA), i notai e gli altri giuristi indipendenti, secondo il loro ambito di specializzazione, nonché i revisori o i contabili che svolgono la propria attività a titolo indipendente.
Il cpv. 3 è nuovo ed esclude dal campo d’applicazione della legge diverse categorie di persone che svolgono determinate attività. Queste eccezioni sono giustificate dal fatto che l’attività di consulenza in questione si iscrive nell’ambito di un rapporto di lavoro o è svolta per una persona assoggettata. Si tratta, da un lato, delle prestazioni fornite in qualità di impiegato di un gruppo a società del medesimo gruppo. La norma esclude, inoltre, il personale ausiliario di consulenti che per la loro attività detengono un’autorizzazione in Svizzera o che sono affiliati a un OAD, se sono soddisfatte determinate condizioni: il personale ausiliario deve essere selezionato accuratamente dal consulente e deve sottostare alle sue istruzioni e ai suoi controlli (cura in eligendo, instruendo et in custodiendo), deve essere integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dal consulente e ricevere una formazione e una formazione continua, deve agire unicamente in nome e per conto del consulente, essere retribuito dal consulente e aver concluso un accordo scritto concernente l’osservanza di tali condizioni. Se tali condizioni sono soddisfatte, gli ausiliari non sono considerati consulenti e non devono essere affiliati a un OAD. Dal momento che agiscono per conto del consulente per il quale svolgono i compiti, essi restano comunque soggetti agli obblighi di diligenza.
35 RS 955.01
36 RS 935.61