Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Rapporto esplicativo concernente ...

Art. 1, cpv. 1, lett. c e cpv. 2 lett. A n. 9 e 10 e lett dbis

I consulenti sono aggiunti all’elenco degli attori a cui MROS può indirizzare le sue attività di sensibilizzazione e dai quali riceve comunicazioni.

Un riferimento alle autorità cantonali di vigilanza di cui all'art. 22b LRD, competenti per la vigilanza dei consulenti di cui all'art. 2 cpv. 3quaterLRD (notariato pubblico), è introdotto nel cpv. 2 lett. a n. 10.

In applicazione dell’art. 29 cpv. 1bisLRD, la nuova lett. dbisstabilisce che MROS scambia a livello nazionale con il SECO le informazioni necessarie ai fini dell’applicazione della LRD e della LEmb.

Art. 2 rubrica e lett. d-dquater

La modifica della rubrica concerne soltanto il testo francese. Per allineare la versione francese a quelle tedesca («Herkunft der Daten») e italiana («Provenienza dei dati»), il termine «traitées» viene eliminato dalla rubrica.

La formulazione rivista dell’art. 11a cpv. 1 LRD fa ormai riferimento in generale all’autore di una comunicazione. Questa formulazione riguarda sia un intermediario finanziario che un commerciante o ancora un consulente che ha comunicato un sospetto. Ne consegue che, al pari degli intermediari finanziari, i consulenti e i commercianti sono altresì tenuti a fornire a MROS, su sua richiesta, le informazioni supplementari di cui dispongono e che sono necessarie all’analisi della comunicazione di sospetti da essi effettuata. Per tenerne conto, un riferimento all’art. 11a cpv. 1 LRD è aggiunto alla lett. d in relazione ai commercianti.

Inoltre, un riferimento alle comunicazioni e alle informazioni provenienti dai consulenti è aggiunto alle lettere dbise dter. La lett. dbisriguarda le comunicazioni di sospetti (art. 9 cpv. 1ter LRD) e le informazioni comunicate sulla base dell’art. 11a LRD, mentre la lett. dterfa riferimento alla comunicazione relativa all’interruzione della relazione d’affari (art. 9b LRD). Si noti che, diversamente da quanto previsto per i commercianti, il riferimento all’art. 11a LRD non è limitato al solo cpv. 1. Di fatto, i cpv. 2 e 2bisdell’art. 11a LRD sono stati altresì estesi ai consulenti. Questi ultimi sono quindi anch’essi tenuti a fornire a MROS, su richiesta, le informazioni di cui dispongono se dall’analisi di MROS emerge che i consulenti in questione prendono parte o hanno preso parte a una relazione d’affari, un’operazione, una transazione o una prestazione di servizi associata a una comunicazione di sospetti proveniente da un intermediario finanziario, un commerciante o un altro consulente o a informazioni comunicate da un omologo estero. Si noterà tuttavia che i capoversi 2 e 2bisdell’art. 11a LRD precisano che chi agisce in qualità di avvocato o di notaio è soltanto tenuto a trasmettere informazioni a MROS alle condizioni dell’art. 9 cpv. 2 LRD.

La lett. dquaterriguarda le comunicazioni delle autorità cantonali di vigilanza di cui all'art. 22b LRD.

Art. 3, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, cpv. 1bis, parte introduttiva, nonché

cpv. 2-2quater

Contenuto delle comunicazioni

L’art. 3 stabilisce nel dettaglio le informazioni che devono contenere le varie tipologie di comunicazioni a MROS secondo la LRD. Questo articolo tratta quindi del contenuto delle comunicazioni e non della loro analisi, come suggerisce l’attuale rubrica che viene modificata di conseguenza.