Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Rapporto esplicativo concernente ...

Applicazione della norma generale e delimitazione

Per i metalli preziosi e le pietre preziose che non rientrano nell’art. 8a cpv. 2bisLRD e perciò nemmeno nell’art. 15a ORD, resta applicabile la norma generale dell’art. 8a cpv. 1 LRD. Ciò significa che per il commercio di questi metalli preziosi e pietre preziose esercitato a titolo professionale, in caso di pagamenti in contanti superiori ai 100 000 franchi si applicano degli obblighi di diligenza. Ciò vale, per esempio, per il commercio di oro, argento, platino e palladio sotto forma di lavori di metalli preziosi e plurimetallici nonché per il commercio di altri metalli preziosi diversi da oro, argento, platino e palladio. Lo stesso si applica al commercio di rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti infilati, montati e incastonati nonché a quello di altre pietre preziose, sempreché il commerciante operi a titolo professionale e riceva un pagamento in contanti superiore ai 100 000 franchi.

Occorre infine ricordare che il commercio professionale di metalli preziosi bancari ai sensi della legislazione sul controllo dei metalli preziosi rappresenta un’attività di intermediario finanziario secondo la LRD ed è pertanto sottoposto agli obblighi di diligenza e alla vigilanza ai sensi della LRD. Pertanto, secondo l’art. 8a cpv. 2terLRD, le persone che commerciano metalli preziosi bancari a titolo professionale non sono assoggettate al regime specifico dei commercianti (cfr. anche il commento all’art. 8a LRD nel messaggio del 22 maggio 2024 di cui sopra46).

Sezione 3: Incarico affidato a un’impresa di revisione

Art. 22

Nell’ambito della revisione della LRD adottata il 19 marzo 202147, nell’art. 15 LRD l’espressione «ufficio di revisione» è stata sostituita dall’espressione «impresa di revisione». Inoltre, l’art. 15 cpv. 2 LRD è stato modificato nella misura in cui per una revisione si possono incaricare soltanto le imprese di revisione secondo l’art. 6 della legge del 16 dicembre 200548 sui revisori (LSR) e non i revisori di cui all’art. 5 LSR. Nel messaggio del 26 giugno 201949 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, il commento all’art. 15 LRD recita che anche per l’art. 22 ORD è previsto un adeguamento corrispondente. Tuttavia, le modifiche rese necessarie da questa disposizione non sono state apportate nell’ambito della modifica dell’ORD del 31 agosto 202250, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, e pertanto devono essere recuperate nel contesto di questa revisione dell’ORD. A questo scopo, nel titolo della sezione 3 nonché nell’art. 22 cpv. 1 ORD l’espressione «ufficio di revisione» viene sostituito da «impresa di revisione». Il capoverso 2 ricorda che l’obbligo di incaricare un’impresa di revisione secondo l’art. 15 LRD spetta all’organo superiore di direzione o di amministrazione del commerciante.

4.7 Ordinanza del 25 agosto 200451 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)

Ingresso

Nell’ingresso viene aggiunto un rimando all’art. 23 cpv. 7 LRD (contenuto e portata delle comunicazioni di sospetto).

46FF 2024 1607

47RU 2021 656

48 RS 221.302

49 FF 2019 5237

50 RU 2022 552

51 RS 955.23