Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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Rapporto esplicativo concernente ...
2024/1624, del 31 maggio 202443, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).
Secondo la LCMP e l’ordinanza dell’8 maggio 193444 sul controllo dei metalli preziosi (OCMP), i metalli preziosi si presentano sotto le forme dei prodotti di seguito elencati:
- materie da fondere: metalli preziosi provenienti dall’estrazione delle materie prime o dalla raffinazione; cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi; materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi (art. 1 cpv. 3 LCMP);
- prodotti della fusione: verghe, lastre, sbarre o granaglia ottenute fondendo o rifondendo metallo prezioso o materie da fondere (art. 1 cpv. 2 LCMP);
- prodotti semifiniti: prodotti quali lastre, fili, tubi, profilati e pezzi sbozzati, con un titolo legale e destinati alla fabbricazione (art. 52 cpv. 2 OCMP);
- lavori di metalli preziosi: prodotti interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi (art. 1 cpv. 4 LCMP);
- lavori plurimetallici: lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di metalli comuni (art. 1 cpv. 5 LCMP), per esempio oro con un titolo di 750 millesimi legato con acciaio.
I lavori di metalli preziosi e plurimetallici vengono generalmente venduti a clienti finali, diversamente dai prodotti semifiniti, dalle materie da fondere e dai prodotti della fusione. Per questo motivo, il commercio di lavori di metalli preziosi e plurimetallici deve essere escluso dal campo di applicazione del valore soglia ridotto. Nel campo di applicazione dell’art. 8a cpv. 2bis rientrano quindi solo le persone che commerciano oro, argento, platino e palladio sotto le forme di prodotti semifiniti, materie da fondere e prodotti della fusione e che ricevono più di 15 000 franchi in contanti.
Cpv. 2: diversamente rispetto ai metalli preziosi, il diritto federale non definisce le pietre preziose. Conformemente all’approccio basato sui rischi, si tratta di applicare la nuova disposizione alle pietre più costose, che sono quelle più frequentemente commerciate in Svizzera. Devono rientrare nel campo d’applicazione le pietre seguenti: rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti. Su questo punto, il progetto coincide pienamente con la futura legislazione europea (cfr. anche l’allegato V del regolamento [UE] 2024/1624 di cui sopra).
Le pietre preziose vengono commerciate sia in forma isolata che integrate in gioielli e altri prodotti analoghi. Secondo le regole della tariffa doganale45, si considerano come non ancora trasformate in un prodotto finale le pietre preziose non infilate, non montate e non incastonate. Le definizioni della tariffa doganale sono applicate su scala internazionale. Nel campo di applicazione dell’art. 8a cpv. 2bisLRD rientrano quindi le persone che commerciano rubini, zaffiri, smeraldi o diamanti non infilati, non montati e non incastonati.
43Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L, 2024/1624, 19.6.2024; le disposizioni pertinenti di questo
regolamento si applicano dal 10.7.2027.
44 RS 941.311
45 www.bazg.admin.ch > Servizi > Servizi per ditte > Importazione, esportazione e transito > Tariffa doganale – Tares