Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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uscito dall’OAD o ne sia stato escluso, il consulente può proseguire la sua attività con la clientela esistente e durante tale termine di due mesi anche se non presenta una nuova richiesta di affiliazione (cfr. art. 12g cpv. 2).

Il consulente può inoltre continuare a esercitare la sua attività fino al ricevimento della decisione dell’OAD (oltre quindi il termine di due mesi), purché abbia presentato la nuova richiesta entro il termine prescritto e la sua attività resti nell’ambito delle relazioni d’affari esistenti. Se trascorrono due mesi dall’uscita o dall’esclusione senza che il consulente abbia presentato una richiesta adeguata presso un OAD, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di consulente. Questo divieto si applica anche se l’OAD rifiuta l’affiliazione (art. 12h cpv. 3).

Per contro, se esercita anche un’attività d’intermediario finanziario, ha il divieto di intraprendere azioni d’intermediazione finanziaria che vanno oltre a quelle strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali (art. 11 cpv. 2).

Art. 12i Cessazione dell’attività di consulente

Poiché l’attività di consulente è distinta dall’intermediazione finanziaria, è possibile che un consulente cessi la sua attività di consulenza a titolo professionale ma prosegua quella di intermediario finanziario. È il caso ad esempio dell’avvocato che cessa di fornire consulenza ai suoi clienti su strutturazioni di società, ma continua a effettuare transazioni finanziarie per i suoi clienti. Per converso, è altresì possibile che un intermediario finanziario decida di dedicarsi unicamente a un’attività di consulenza, abbandonando la sua attività d’intermediazione finanziaria. È il caso ad esempio dell’avvocato che si concentra unicamente sulla sua attività tipica.

In queste fattispecie, l’art. 12i ORD accorda un termine di due mesi alla persona interessata per annunciarsi presso l’autorità o l’organismo competente per la vigilanza (cpv. 1) o per presentare una richiesta di affiliazione a un OAD, salvo se è già affiliata a un OAD e continua a soddisfare le condizioni di affiliazione (cpv. 2).

Art. 15a Metalli preziosi e pietre preziose contemplati

Con la modifica dell’art. 8a LRD, il valore soglia determinante per il commercio di metalli preziosi e pietre preziose in applicazione dello standard GAFI è stato abbassato da 100 000 a 15 000 franchi (cpv. 2bis). Secondo il cpv. 5, il Consiglio federale definisce i metalli preziosi e le pietre preziose contemplati da questo nuovo valore soglia. Questo è l’obiettivo del nuovo art. 15a aggiunto nell’ORD.

Come cita il commento all’art. 8a LRD nel messaggio del 22 maggio 202441, la soluzione proposta, accettabile per la categoria, esclude dal campo di applicazione del valore soglia ridotto il commercio dei prodotti contenenti metalli preziosi e pietre preziose tipicamente destinati a essere venduti a clienti finali.

Cpv. 1: riguardo i metalli preziosi contemplati è opportuno ricordare che il nuovo paragrafo 2bis dell’art. 8a LRD si fonda sulla definizione legale riportata nell’art. 1 cpv. 1 della legge del 20 giugno 193342 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP), secondo cui costituiscono metalli preziosi l’oro, l’argento, il platino e il palladio. Questa definizione di metalli preziosi è più circoscritta rispetto alla futura legislazione dell’UE che oltre ai metalli sopra menzionati comprende anche l’iridio, l’osmio, il rodio e il rutenio (cfr. allegato V del regolamento [UE]

41 FF 2024 1607

42 RS 941.31