Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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un’interpretazione storica e teleologica della modifica, il cui obiettivo è in particolare l’assoggettamento dell’attività di consulenza stessa.

A titolo illustrativo, l’attività include la consulenza sulle modalità di realizzazione di una transazione sul piano legale o contabile, la redazione di atti giuridici legati a una transazione o altri documenti pertinenti, quali in particolare il bilancio intermedio o il rapporto sui risultati delle verifiche preliminari o ancora gli atti di esecuzione di una transazione, come l’iscrizione in un registro o l’apertura di una relazione bancaria.

L’assoggettamento è definito sulla base dell’attività esercitata, ossia in particolare la consulenza, e non per un gruppo professionale interessato. Chiunque eserciti tale attività sarà quindi tenuto a rispettare gli obblighi previsti dalla LRD, a condizione tuttavia che la eserciti a titolo professionale in conformità all’art. 12f.

L’attività di consulenza deve essere collegata a un atto o negozio giuridico concreto. Non sono inclusi i chiarimenti e le informazioni puramente prospettici e astratti sulla situazione giuridica, che non hanno un chiaro collegamento con un atto o negozio giuridico effettivamente previsto.

Sono quindi assoggettati, in funzione delle loro attività, i professionisti che offrono a terzi consulenza ai fini della predisposizione o dell’esecuzione di una transazione in relazione a una delle attività elencate alle lettere a–e dell’art. 2 cpv 3bisLRD. L’attività tipica dell’avvocato e del notaio può rientrare nel campo d’applicazione, esclusa la consulenza nell’ambito di processi giudiziari, penali, amministrativi o arbitrali (cfr. l’art. 2 cpv. 4 lett. f LRD). I consulenti possono esercitare la loro attività in nome proprio e per conto proprio o in seno a una struttura giuridica (studio o fiduciaria), a condizione che questa fornisca prestazioni di servizi a terzi negli ambiti di attività menzionati (per il regime applicabile agli ausiliari, v. sopra l’art. 2a cpv. 3 lett. b ORD).

Art. 12e Vendita o acquisto di un fondo

Come previsto dall’art. 2 cpv. 3bislett. a LRD, l’attività di consulenza associata alla vendita o all’acquisto di un fondo è un’attività assoggettata alla LRD. La definizione di fondo è ripresa dal codice civile (art. 655 cpv. 2 CC38). Sono pertanto fondi i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario, le miniere e le quote di comproprietà di un fondo.

Per chiarire il tenore di tale norma, l’art. 12e cpv. 2 ORD assimila a un’alienazione di un fondo alcuni casi di applicazione. Questi sono allineati all’art. 12 della legge federale del 14 dicembre 199039 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Vi rientrano quindi anche i negozi giuridici che producono i medesimi effetti economici dell’alienazione sul potere di disporre di un fondo, la costituzione di un fondo di servitù di diritto privato o di restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria, se limitano lo sfruttamento incondizionato o diminuiscono il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e si fanno contro versamento di un’indennità, nonché il trasferimento di partecipazioni a società immobiliari e i plusvalori derivanti dalla pianificazione ai sensi della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio40.

Art. 12f Consulenza a titolo professionale

Analogamente agli intermediari finanziari o ai commercianti, le persone che esercitano un’attività rientrante nell’art. 2 cpv. 3biso 3terLRD sono considerati consulenti assoggettati alla LRD soltanto se esercitano tale attività «a titolo professionale». L’art. 12f definisce questo ultimo concetto.

38 RS 210

39 RS 642.14

40 RS 700