Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Rapporto esplicativo concernente ...

Per tenere conto del fatto che la SECO è stata aggiunta alle autorità menzionate nell’art. 35 cpv. 2 LRD con le quali MROS può scambiare informazioni mediante una procedura di richiamo, all’art. 20 cpv. 2 OURD viene aggiunta inoltre una nuova lett. c che fa esplicitamente riferimento all’applicazione della LRD e della LEmb. Una disposizione specifica in merito alle autorità in futuro competenti per la LTPG (UFG e DFF) non è invece necessaria, poiché queste rientrano già nell’art. 20 cpv. 2 lett. a OURD che per le autorità di cui all’art. 35 cpv. 2 LRD prevede l’accesso alle informazioni memorizzate nel sistema, qualora ne abbiano bisogno per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. Secondo l’art. 1 cpv. 3 in fine LTPG, la LTPG contribuisce infatti in particolare alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. Anche le autorità cantonali di vigilanza di cui all'art. 22b LRD rientrano già nell'ambito di applicazione dell'art. 20 cpv. 2 lett. a.

Allegato 1

Le modifiche dell’allegato 1 si trovano in relazione con l’art. 23 cpv. 7 LRD che prevede che il Consiglio federale determini il contenuto e la portata delle informazioni da comunicare a MROS.

Secondo l’art. 18 cpv. 2 OURD i dati che possono essere trattati nel sistema d’informazione sono elencati nell’allegato 1, che viene integrato con nuove informazioni che devono tenere conto in particolare degli sviluppi in corso nella nostra società. Per esempio, i dati relativi alle persone fisiche (n. 2.1.1) sono integrati con i profili sui social media (lett. lbis) e il numero d’assicurazione sociale (lett. kbis). Anche gli indirizzi e-mail vengono aggiunti in diverse rubriche (n. 2.2 lett. jbis, 3.2 lett. jbise 4.2 lett. jbis). Nel caso degli intermediari finanziari si deve poter trattare anche il codice BIC/SWIFT (n. 4.1 lett. bbis). Per quanto riguarda i valori patrimoniali virtuali ora rientra fra le informazioni che possono essere trattate anche l’indirizzo del portafoglio (n. 5.2 lett. a). Infine vengono aggiunti anche la data del saldo del conto (n. 5.2 lett. jbis), l’indirizzo IP, i dati del dispositivo utilizzato e il luogo di utilizzo (n. 5.3 lett. ebis).

5 Ripercussioni

Di seguito vengono illustrate le ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e sull’economia. Le cifre riportate rappresentano stime al momento della stesura del rapporto.

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche

Per lo sviluppo del registro per la trasparenza fino alla sua messa in servizio, la durata del progetto informatico è stimata a quattro anni a partire dal 2024. Rispetto alla stima indicata nel messaggio del 22 maggio 202454, i costi per lo sviluppo sono aumentati da 10,8 a 14,9 milioni di franchi. I costi aggiuntivi rispetto al messaggio sono stati compensati internamente al DFGP.

Nella prima metà del 2026 si prevede l’avvio di un nuovo progetto pilota per l’esercizio e la continuità dei processi di digitalizzazione tra il registro per la trasparenza, l’autorità di controllo, le autorità e l’economia. A tale scopo saranno necessari 3 posti a tempo pieno (FTE) presso l’autorità che tiene il registro. I mezzi materiali per l’esercizio tecnico sono stimati a 800 000 franchi. Questi costi aggiuntivi vengono compensati internamente alla Confederazione. Se il progetto pilota andrà a buon fine, il registro per la trasparenza sarà operativo già nella seconda metà del 2026.

54 FF 2024 1607