Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Rapporto esplicativo concernente ...

Vengono apportate alcune modifiche anche al contenuto della disposizione per migliorarne la logica e la leggibilità. Per esempio, i destinatari dei singoli capoversi vengono citati espressamente e non più indirettamente tramite un rimando alla disposizione precedente dell’OURD. Allo stesso modo, i singoli capoversi rimandano direttamente alle disposizioni rilevanti della LRD anziché alla precedente disposizione dell’OURD, che a sua volta rimanda alle disposizioni rilevanti della LRD. Infine, i destinatari dei singoli capoversi vengono riportati secondo un ordine più logico. Mentre finora il capoverso 1 si riferiva sia a comunicazioni degli intermediari finanziari sia a comunicazioni di autorità e organismi di autodisciplina (OAD) o di organismi di vigilanza (OV), il capoverso 1 rivisto si occupa solo di comunicazioni di intermediari finanziari (art. 9 cpv. 1 e 11a LRD nonché art. 305tercpv. 2 CP). Nel cpv. 1 lett. a viene quindi eliminato il rimando alle autorità e agli organismi (questi ultimi sono ora contemplati nel capoverso 2quater, si veda sotto). La modifica della lett. b concerne soltanto il testo tedesco, trattandosi di una correzione tipografica.

I cpv. 1bis, frase introduttiva, e 2 non sono interessati da modifiche materiali, ma vengono solo formulati in modo più chiaro. Il capoverso 1biscontinua quindi a riferirsi alle comunicazioni di intermediari finanziari sull’interruzione della relazione d’affari secondo l’art. 9b cpv. 3 LRD e il cpv. 2 mantiene il riferimento alle comunicazioni di commercianti secondo l’art. 9 cpv. 1bisLRD o delle loro imprese di revisione secondo l’art. 15 capoverso 5 LRD. Tuttavia, un riferimento è stato aggiunto all'art. 11a cpv 1 LRD (cfr. commento all'art. 2 lett. d).

I cpv. 2bise 2terriguardano il contenuto delle comunicazioni provenienti dai consulenti. Analogamente alle disposizioni relative agli intermediari finanziari, il cpv. 2bisriguarda le comunicazioni di sospetto (art. 9 cpv. 1terLRD) e le informazioni fornite a MROS in base all'art. 11a LRD, mentre il cpv. 2terriguarda le comunicazioni relative alla cessazione del rapporto d'affari.

Le comunicazioni di autorità o di OV secondo l’art. 16 cpv. 1 LRD o di organismi di autodisciplina secondo l’art. 27 cpv. 4 LRD vengono trattate in un nuovo cpv 2quater. Il contenuto delle comunicazioni rimane invariato rispetto a prima, poiché questo capoverso rimanda per analogia al cpv 1. Le comunicazioni delle autorità cantonali di vigilanza ai sensi dell'art. 22b cpv. 2 LRD sono ora integrate in questa disposizione.

Art. 3a Comunicare con l’Ufficio di comunicazione

Questa disposizione è sottoposta a revisione totale poiché i cpv. 1 e 2 finora in vigore devono essere modificati e i cpv. 3 e 4 abrogati.

Come menzionato nel commento all’art. 23 cpv. 7 LRD nel messaggio del 22 maggio 202452, con l’introduzione dell’art. 23 cpv. 7 primo periodo LRD viene abolita la possibilità di inviare una comunicazione in formato cartaceo. Ciò viene ripreso dall’art. 3a cpv. 1 D-OURD, che prescrive che lo scambio di informazioni con MROS deve avvenire tramite il sistema d’informazione messo a disposizione da quest’ultimo.

Subisce modifiche anche il cpv. 2, nella misura in cui tutti gli utenti del sistema d’informazione devono dapprima registrarvisi.

Infine, i capoversi 3 e 4 finora in vigore sono obsoleti. Dal momento che con l’entrata in vigore dell’art. 23 cpv. 7 LRD diventa obbligatorio l’utilizzo del sistema d’informazione, non è più possibile utilizzare il modulo di comunicazione predisposto da MROS. Inoltre, tutte le informazioni e i documenti di cui all’art. 3 devono essere trasmessi a MROS tramite il sistema d’informazione. Il cpv. 4 finora in vigore non apporta quindi alcun contributo aggiuntivo rispetto al cpv. 1 e può quindi essere a sua volta abrogato.

52 FF 2024 1607