Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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conseguenza, a tal proposito non deriverà alcun onere aggiuntivo per gli uffici del registro di commercio.

A seguito di un esame approfondito delle basi legali si stabilisce che la LTPG non lascia margine per una modifica dell’ordinanza del Consiglio federale del 6 marzo 202057 sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC). La LTPG prevede che l’iscrizione nel registro per la trasparenza sia esente da emolumenti (art. 41 cpv. 1 LTPG). Ne consegue quindi che lo è anche la segnalazione dell’avente economicamente diritto tramite l’ufficio cantonale del registro di commercio.

5.2.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro

Le misure previste dalla revisione parziale della LRD comporteranno un costo per i Cantoni in cui è presente un sistema di notariato pubblico o di notariato misto (ovvero sia pubblico che indipendente). L’attuazione della normativa comporterà costi anche per gli stessi notai pubblici. A ciò si aggiunge il carico di lavoro per l’attività di vigilanza sui notai pubblici, che comporterà un utilizzo di risorse cantonali. Questo carico di lavoro non ha potuto essere stimato con precisione, poiché l’assoggettamento del notariato pubblico è stato deciso dal Parlamento e non è stato incluso nell’analisi dell’impatto della normativa, allegata al disegno preliminare sottoposto a consultazione dal Consiglio federale il 30 agosto 2023.

5.3 Ripercussioni sull’economia

5.3.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche

Per quanto riguarda le ripercussioni sull’economia si rimanda sostanzialmente al contenuto del messaggio del 22 maggio 202458.

Per gli enti giuridici la registrazione dell’annuncio dell’avente economicamente diritto deve avvenire nel modo più semplice ed efficiente possibile. La procedura di annuncio semplificata per società a garanzia limitata (art. 15) e per le società anonime unipersonali (art. 16) svizzere consentono, per esempio, di effettuare un annuncio senza dover ripetere nuovamente all’attenzione del registro per la trasparenza i dati complessivi già presentati all’ufficio del registro di commercio sulla società e sugli aventi economicamente diritto. Anche l’applicazione web messa a disposizione dall’autorità che tiene il registro ha l’obiettivo di agevolare la procedura di annuncio per gli enti giuridici, esattamente come la realizzazione della registrazione dell’annuncio tramite EasyGov. Con l’aggiornamento automatico delle informazioni sugli enti giuridici presenti nel registro per la trasparenza confrontando i dati del registro di commercio e altri dati bancari e con la conseguente eliminazione dell’onere di annuncio per le società, si mira a ridurre in modo corrispondente anche l’onere amministrativo degli enti giuridici.

Contrariamente rispetto al disegno di legge del Consiglio federale, il Parlamento ha deciso che le associazioni e le fondazioni non sono più soggette all’obbligo di annuncio e quindi non dovranno far fronte ad alcun onere in tal senso.

5.3.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro

La revisione parziale della LRD, nonché dell’ORD, mira a rafforzare l’efficacia del dispositivo antiriciclaggio e, pertanto, l’integrità della piazza finanziaria svizzera. Tali misure vanno a beneficio della competitività e dell’attrattiva della piazza finanziaria. Inoltre, la garanzia dell’integrità degli intermediari finanziari e della piazza finanziaria svizzera rientra non solo nell’interesse di quest’ultima, ma dell’intera piazza economica. La conformità della Svizzera

57 RS 221.411.1

58 FF 2024 1607