Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente ...

In virtù dell’art. 23 cpv. 5 LRD, MROS deve ormai informare anche il consulente se trasmette a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da quest’ultimo sulla base dell’art. 9 cpv. 1terLRD, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d’affari. Per tenere conto di questo nuovo obbligo di MROS nei confronti dei consulenti che hanno effettuato una comunicazione di sospetti, la rubrica e i cpv. 1 e 2 dell’art. 9 sono completati da un riferimento ai consulenti.

Art. 10 cpv. 1 lett. g nonché cpv. 2, frase introduttiva, e lett. a

Un riferimento ai consulenti è aggiunto al cpv. 1 lett. g, nonché nella frase introduttiva e nella lett. a del cpv. 2.

Al cpv. 1 lett. h viene aggiunto un riferimento alle autorità cantonali di vigilanza di cui all'art. 22b LRD.

Art. 14 lett. e

Conformemente all’art. 29 cpv. 1 e 1bisLRD, vengono aggiunte nell’art. 14 lett. e le autorità competenti in futuro per la LTPG, ovvero l’UFG quale autorità che tiene il registro e il DFF quale autorità di controllo, nonché le autorità cantonali di vigilanza di cui all’art. 22b LRD e la SECO.

Art. 15, rubrica

Provenienza delle informazioni

La modifica della rubrica concerne soltanto il testo francese e italiano. Per armonizzarli rispetto al tedesco (Provenienza delle informazioni) i termini «données» e «dati» vengono sostituiti da «informations» e «informazioni».

Art. 16 cpv. 1bise 2

In relazione allo scambio di informazioni fra MROS e la SECO (art. 29 cpv. 1bisLRD) si aggiunge il cpv. 1bische precisa quali dati possono essere elaborati nel sistema d’informazione ai fini dell’applicazione della LRD e della LEmb (lett. a e b).

La modifica del cpv. 2 concerne soltanto il testo tedesco; per armonizzare le tre versioni linguistiche, «Drittpersonen» viene sostituito da «Dritte».

Art. 18 cpv. 1 lett. a n. 3

Sulla base dell’art. 29b LRD, MROS può scambiare informazioni con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina, che rientrano nel diritto privato e non valgono quindi come autorità in senso proprio ai fini dell’applicazione della LRD. La collaborazione con gli organismi di vigilanza e di autodisciplina viene trattata nella sezione 1a del capitolo 4 della LRD, separata dalla sezione 1, che disciplina la collaborazione fra le autorità svizzere. Pertanto, gli organismi di vigilanza e di autodisciplina sono stati esplicitamente aggiunti nell’art. 18 cpv. 1 n. 3 OURD.

Art. 20 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c

L’art. 35 cpv. 2 LRD stabilisce che l’Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni mediante una procedura di richiamo. Ai fini della congruenza fra i testi, nella frase introduttiva del capoverso 2 il termine «generalità» è stato sostituito da «informazioni».