Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Rapporto esplicativo concernente ...

Art. 4 cpv. 1

La modifica del capoverso 1 primo periodo concerne soltanto il testo tedesco. Viene eliminata la formulazione superflua «bei der Meldestelle», allineando il testo tedesco alle versioni francese e italiana.

Il rimando all’art. 3a OURD viene eliminato dal secondo periodo del cpv. 1. Con l’abrogazione della possibilità di effettuare una comunicazione a MROS in maniera diversa se non tramite il sistema d’informazione (v. commento all’art. 3a di cui sopra), le informazioni e i documenti che devono essere trasmessi a MROS sono riportati soltanto nell’art. 3 OURD.

Il terzo periodo del capoverso 1 non subisce invece alcuna modifica.

Art. 7, rubrica e cpv. 1, parte introduttiva, nonché lett. d ed e

Collaborazione con le autorità, gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina

L’art. 29 cpv. 2 LRD costituisce una base legale esplicita sufficiente dell’assistenza amministrativa nazionale di MROS in ambito di analisi preliminari riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. Questa disposizione consente a MROS di collaborare con tutte le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, per le quali si deve presupporre che dispongano di informazioni rilevanti per le analisi di MROS, nonché di acquisire le informazioni che si trovano in possesso di queste autorità. Anche le autorità e gli uffici menzionati nell’art. 4 cpv. 1 della legge federale del 7 ottobre 199453 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC) rientrano nell’art. 29 cpv. 2 LRD. Pertanto il rimando all’art. 4 cpv. 1 LUC non è necessario e può essere eliminato dalla prima frase introduttiva del cpv. 1. Viene eliminato inoltre anche il rimando agli «uffici» che compare sia nella rubrica della disposizione sia nella prima frase introduttiva del cpv. 1. Questo termine si riferisce innanzitutto alla LUC. In aggiunta, ai fini dell’applicazione dell’art. 29 LRD, gli «uffici» valgono come autorità; si rende quindi superfluo menzionarli esplicitamente.

Il termine «richiedere» nella prima frase introduttiva viene inoltre sostituito dal verbo «chiedere», che comporta una lieve riformulazione dell’intero periodo. Si tiene quindi conto delle diverse formulazioni negli art. 29 cpv. 1 e 29b cpv. 1 LRD, da un lato, e nell’art. 29 cpv. 2 LRD, dall’altro.

Dopo la prima frase introduttiva ne viene aggiunta una seconda che precisa che uno scambio con il SECO è possibile anche ai fini dell’applicazione della LEmb, siccome l’obiettivo di tale legge non è la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo.

Infine, quella che finora era la seconda frase introduttiva diventa la terza. Nel testo francese in questa terza frase introduttiva il soggetto «il» viene sostituito da «le Bureau» a causa dell’aggiunta della nuova seconda frase introduttiva.

La modifica delle lettere d ed e è finalizzata a tenere conto dell’estensione della LRD ai consulenti.

Art. 9, rubrica, e cpv. 1 e 2

Informazione dell’intermediario finanziario e del consulente

53 RS 360