Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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5.1.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro
L’attuazione degli obblighi di diligenza da parte dei consulenti è garantita dagli OAD. L’assoggettamento di una nuova categoria di persone dovrebbe portare a un aumento del numero di comunicazioni in seno a MROS. Aumenterà anche il carico di lavoro della FINMA per lo svolgimento della sua attività di vigilanza sugli OAD, che d’ora in poi avranno un numero maggiore di affiliati. Occorrerà pertanto considerare un utilizzo maggiore delle risorse di MROS e della FINMA. L’assoggettamento dei consulenti alla legge sul riciclaggio di denaro comporta per MROS un aumento del numero di comunicazioni relative a questioni generalmente complesse che richiedono un lavoro d’indagine notevole. Allo stesso tempo, MROS deve formare e sostenere questa nuova categoria professionale, soprattutto perché quest’ultima non può contare sulle infrastrutture e i mezzi di cui dispone oggi la maggior parte degli intermediari finanziari. L’elevata volatilità di questa categoria in termini di comunicazioni comporta un carico di lavoro maggiore sul lungo termine, anche sul piano dell’assistenza amministrativa. MROS ha stimato in 5 posti a tempo pieno il fabbisogno di personale necessario per svolgere questi nuovi compiti, in particolare l’analisi e il trattamento delle comunicazioni supplementari, nonché l’assistenza amministrative e la sensibilizzazione dei consulenti.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni
5.2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche
Come già esposto nel messaggio del 22 maggio 202456, gli uffici cantonali del registro di commercio assumeranno un ruolo importante nell’attuazione dei nuovi obblighi di annuncio relativamente agli aventi economicamente diritto. È difficile quantificare le ripercussioni finanziarie per gli uffici cantonali del registro di commercio, come sottolinea anche il messaggio. Resta tuttavia indiscusso il fatto che per lo svolgimento della procedura di annuncio semplificata gli uffici cantonali del registro di commercio dovranno implementare adeguamenti tecnici e far fronte a una spesa per il personale.
Le procedure di annuncio semplificate previste, sia tramite gli uffici del registro di commercio sia tramite la piattaforma elettronica (art. 15 e 16), generano una necessità di adeguamenti notevole per l’infrastruttura informatica degli uffici del registro di commercio. Anche la semplificazione della registrazione degli annunci degli aventi economicamente diritto nei sistemi cantonali scegliendo una soluzione tramite scansione comporta costi aggiuntivi per gli uffici cantonali del registro di commercio. La stima dei costi di tali adeguamenti tecnici e dei costi aggiuntivi che ne derivano è in fase di chiarimento.
Le procedure automatizzate mirano a mantenere il più possibile ridotto l’onere per il personale degli uffici cantonali del registro di commercio per la registrazione degli annunci e l’inoltro all’autorità che tiene il registro. L’obiettivo è un’automatizzazione il più possibile estesa (p. es. integrazione automatica del numero di annuncio del FUSC non appena avviene la pubblicazione, registrazione semplice dell’annuncio nel sistema tramite scansione ecc.). L’aggiornamento d’ufficio dei dati dell’ente giuridico registrati nel registro per la trasparenza a opera dell’autorità che tiene il registro (ditta e forma giuridica) e dei dati personali dell’avente economicamente diritto tramite confronto con il registro del commercio e altri dati bancari deve inoltre servire ad alleggerire l’onere per il personale degli uffici cantonali del registro di commercio, poiché in questi casi per gli enti giuridici viene meno l’obbligo di annuncio e quindi l’elaborazione degli annunci. Nonostante tutti gli sforzi elencati, si deve comunque mettere in conto un onere aggiuntivo per il personale, soprattutto nella fase introduttiva. Il Parlamento ha stralciato gli obblighi che il disegno della LTPG del Consiglio federale prevedeva per le società di segnalare agli uffici del registro di commercio i rapporti fiduciari (art. 17 e 18 LTPG); di
56 FF 2024 1607