Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

Art. 25 OTPG (Accesso degli intermediari finanziari e dei consulenti)

Usam rileva che, per molte PMI e per istituti finanziari di medie dimensioni, lo sviluppo di un’interfaccia API per l’accesso al registro per la trasparenza comporterebbe costi proibitivi e un onere tecnico sproporzionato. Si propone pertanto l’introduzione di un meccanismo per scaricare in blocco («download in batch») ed esportare in maniera standardizzata file come CSV o XML, al quale gli intermediari finanziari che non dispongono di un’interfaccia API possano accedere tramite la piattaforma elettronica. Tale soluzione, che potrebbe essere integrata nell’articolo 25, consentirebbe una notevole riduzione dei costi e dell’onere amministrativo per gli operatori tecnologicamente meno avanzati.

ABPS ritiene fondamentale che le specifiche di interfaccia per l’accesso di intermediari finanziari e consulenti consentano la ricerca unicamente in base al nome dell’ente giuridico (del loro cliente) e non in base al nome degli aventi economicamente diritto. Quest’ultimo aspetto non è necessario ai fini dell’adempimento degli obblighi di diligenza dell’intermediario finanziario (cfr. art. 27 LRD) e violerebbe la sfera privata dell’avente economicamente

diritto.

Lenz & Staehelin, alla luce della portata e dei potenziali rischi di un accesso non autorizzato al registro per la trasparenza, ritiene opportuno valutare se l’attuazione del diritto di consultazione di cui all’articolo 27 TJPG debba essere integrata da un meccanismo di autorizzazione preliminare. L’articolo 25 potrebbe essere modificato in modo tale da legare l’accesso al registro per la trasparenza per gli intermediari finanziari e i consulenti soggetti alla LRD a misure organizzative preliminari, quali ad esempio l’esistenza di adeguate direttive e procedure interne per l’accesso al registro e le sue limitazioni, come pure di meccanismi di verifica del ricorso conforme al diritto di consultazione

SATC e STEP propongono di integrare l’articolo 25 affinché il diritto d’accesso venga concesso

solo previo controllo dell’autorità e approvazione delle persone. Inoltre, l’articolo 25

dovrebbe essere completato in modo tale che il diritto d’accesso sia concesso solo a persone domiciliate in Svizzera. Infine, nell’integrazione EasyGov dovrebbe essere creata un’interfaccia API per notifiche di massa («bulk upload»), che consenta di trattare in modo efficiente segnalazioni relative a più mandanti.

SPA rileva che, con l’impiego di un’interfaccia API, nella pratica si giungerà a consultazioni e segnalazioni automatiche da parte di un sistema. È quindi discutibile se il capoverso 6, determinante per l’utilizzo di un’interfaccia elettronica, tenga adeguatamente conto di tale circostanza o sia adatto a tal fine (poiché spesso confronti e segnalazioni di differenze non sono attivati manualmente dai collaboratori, ma tramite processi automatizzati). Il capoverso 6 dovrebbe essere riesaminato alla luce di questo aspetto.

VPAG e STEP ritengono indispensabile che anche un consulente che opera individualmente possa avere accesso al registro per la trasparenza. Il requisito secondo cui si debbano registrare due collaboratori deve essere modificato. Inoltre, anche studi legali non iscritti nel registro di commercio fungono da consulenti. Il requisito secondo cui almeno uno dei collaboratori deve essere iscritto nel registro di commercio come persona autorizzata a firmare non è attuabile per gli studi legali. Si deve quindi rinunciare al requisito dell’iscrizione nel

registro di commercio.

GCO vede inoltre problemi quando i collaboratori dispongono della firma collettiva a due, situazione frequente presso gli intermediari finanziari. È necessario chiarire se in tal caso entrambi i collaboratori con diritto di firma collettiva debbano essere registrati, poiché sono