Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

ASB e GCO spiegano che la disposizione lascerebbe in sospeso secondo quali criteri debba avvenire la valutazione, cosa debba essere considerato consultazione non conforme agli scopi non conforme allo scopo e quali criteri qualitativi e/o quantitativi contraddistinguano una richiesta inusuale. Una maggiore trasparenza dei criteri e delle linee guida aiuterebbe gli intermediari finanziari a strutturare in modo affidabile e conforme alla legge l’utilizzo delle interfacce, senza dover temere limitazioni impreviste. I concetti vanno pertanto precisati e illustrati con l’ausilio di esempi.

SATC e STEP accolgono con favore il fatto che i dati contenuti nel registro per la trasparenza siano confidenziali, quindi riservati a una cerchia ristretta di autorità e specialisti. Ciò trova conferma nell’articolo 10 lettera g nORC. Tra gli specialisti che hanno accesso a questi dati rientra tuttavia anche la nuova categoria dei consulenti. L’estensione della cerchia di persone che possono ottenere l’accesso a dati confidenziali richiede un’analisi e un controllo rigorosi delle informazioni consultate. L’articolo 27 capoverso 2 OTPG prevede misure di protezione in caso di abuso, tuttavia i provvedimenti restano vaghi. La quantità di dati raccolti nel registro per la trasparenza cela un rischio manifesto di spionaggio economico, la cui realizzazione arrecherebbe un ingente danno per la piazza finanziaria svizzera. Per questo motivo, le informazioni messe a disposizione degli intermediari finanziari e dei consulenti devono limitarsi ai loro clienti. Sarebbe inoltre necessario prevedere una possibilità di trasmissione delle informazioni del registro per la trasparenza agli intermediari finanziari e ai consulenti su richiesta, riservando all’autorità il diritto di chiedere una giustificazione dell’interesse giuridico legato alla richiesta. Occorre inoltre assicurare che la consultazione chiarisca lo scopo della stessa, al fine di consentire un controllo a posteriori. La procedura dovrebbe includere altresì conferme da parte della persona che consulta sulla legittimità della consultazione e

sull’utilizzo dei dati.

Art. 28 OTPG (Estratto completo del registro)

OW e ZH preferirebbero che – come nel rapporto esplicativo – si parlasse di informazioni precedentemente iscritte e che si elimini dal testo dell’ordinanza l’espressione «se necessario»: «h. le informazioni cancellate sull’ente giuridico interessato come pure la data delle modifiche».

ZG chiede di chiarire che l’accesso previsto all’articolo 26 capoverso 1 lettera a LTPG da parte delle autorità penali debba contemplare tutti i dati presenti nel registro per la trasparenza, incluse le informazioni cancellate come pure tutte le informazioni ai sensi dell’articolo 38 OTPG. Inoltre, l’accesso non dovrebbe essere limitato dalla definizione di estratto completo del registro secondo l’articolo 28 OTPG. In particolare, andrebbe disciplinato esplicitamente che l’accesso online delle autorità contempli dati più ampi rispetto all’estratto del registro per privati, oppure occorrerebbe stabilire chiaramente che l’articolo 28 OTPG disciplina esclusivamente l’estratto del registro destinato ai privati.

Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, ASA e HIVBE rilevano che l’articolo 28

OTPG lascia aperto in quali casi le autorità, conformemente all’articolo 26 capoverso 3 LTPG, possono ottenere un estratto completo del registro comprensivo dei dati cancellati. L’assenza di tale precisazione crea incertezza giuridica e dovrebbe essere disciplinata chiaramente nell’ordinanza.

GCO sottolinea che già l’informazione relativa all’avvenuta annotazione della segnalazione da parte di un intermediario finanziario e la comunicazione del contenuto della stessa annotazione costituisce una violazione del segreto bancario. Si propone pertanto di integrare l’articolo 28