Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
Sezione 4: Obblighi dei titolari di quote sociali
Art. 19 OTPG (Obblighi dei titolari di quote sociali)
AMAS e COPTIS rilevano che l’articolo 19 LTPG può prevedere, per determinate categorie di persone giuridiche associate a rischi limitati, regole semplificate in materia di identificazione e verifica o una procedura di annuncio semplificata. Analoghe semplificazioni rispetto all’articolo 13 capoverso 2 LTPG risultano utili anche per altri casi di applicazione che secondo l’articolo 2 LTPG, come fondi contrattuali, non rientrano nel campo d’applicazione della legge, oppure che, secondo l’articolo 3 LTPG, sono esclusi dal campo d’applicazione della legge. In un fondo contrattuale, la gestione del fondo detiene le partecipazioni per conto del fondo stesso. Tuttavia, il fondo stesso non possiede personalità giuridica. La pubblicità della gestione del fondo come aventi economicamente diritto non è efficace. Almeno per i fondi pubblici secondo la legge sugli investimenti collettivi (LICol) o regolamentazioni a essa equivalenti, dovrebbe essere sufficiente dichiarare la denominazione del fondo, la ditta della gestione del fondo e la sua sede. Le corrispondenti semplificazioni dovrebbero riflettersi coerentemente anche negli obblighi delle società o degli enti giuridici (cfr. sezione 3).
Sezione 5: Controllo sul trust
Art. 20 OTPG (Controllo sul trust)
PS, Public Eye e Transparency lamentano il fatto che l’OTPG non preveda alcun controllo esercitato in altro modo per i trust, sebbene proprio per essi il controllo fattuale e informale – per esempio tramite influenza economica o familiare – rivesta un ruolo centrale. La limitazione ai diritti di controllo formali creerebbe un trattamento speciale oggettivamente ingiustificato per i trust e darebbe adito a nuove possibilità di elusione. L’ordinanza dovrebbe pertanto chiarire che qualsiasi forma di controllo fattuale può giustificare un diritto economico. L’articolo 20 OTPG andrebbe adattato di conseguenza.
ASB precisa che l’annuncio del trustee (non assoggettato alla LRD) al registro avverrebbe solo
se un trust è interposto in una struttura soggetta agli obblighi di annuncio. In questi casi,
le informazioni relative al trust, inclusi gli aventi economicamente diritto, vengono inserite nel registro. Un opportuno chiarimento dell’OTPG contribuirebbe a evitare eventuali interpretazioni errate. Inoltre, dovrebbe essere precisato a livello di ordinanza se anche i beneficiari discrezionali o potenziali rientrano nella definizione di beneficiario ai sensi dell’articolo 15 LTPG. Detta precisazione contribuirebbe a una prassi uniforme e aumenterebbe la certezza del diritto.
ASB sottolinea inoltre che, secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera e LTPG in combinato disposto con l’articolo 20 capoverso 2 lettera a OTPG, il controllo su un trust può essere esercitato, tra l’altro, da persone autorizzate a decidere sulla vendita o sull’investimento di valori patrimoniali. Va precisato che ciò non riguarda terzi incaricati della gestione operativa come gestori patrimoniali o banche. Il rapporto esplicativo definisce inoltre che, quando una persona giuridica viene nominata trustee del trust, risulta avente economicamente diritto quella persona fisica che controlla la società trustee. Ciò comporta che in alcune configurazioni il registro per la trasparenza indichi più persone rispetto a quanto documentato dagli intermediari finanziari sulla base della CDB 20. Un chiarimento che escluda l’obbligo di annunciare le differenze in determinate costellazioni sarebbe auspicabile, poiché tali differenze derivano dalla diversità dei sistemi tra LTPG e la CDB.
Bär & Karrer osserva che i poteri di gestione patrimoniale (cpv. 2 lett. a) e i soli diritti di veto