Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

segnala siano protetti da violazioni del segreto bancario e del diritto in materia di protezione dei dati.

GCO rileva che in altri Paesi con un registro simile, per esempio in Lussemburgo, solo le autorità competenti sono a conoscenza della segnalazione di una differenza e possono accedervi. Si propone dunque di integrare l’articolo 23 con un nuovo capoverso, secondo cui l’esistenza di una segnalazione di una differenza e il suo contenuto sono accessibili unicamente alle autorità (almeno per le segnalazioni effettuate dagli intermediari finanziari).

Homburger propone di stralciare la lettera d numero 1, poiché la disposizione rinvia, attraverso l’articolo 14 capoverso 2 e l’articolo 21 capoverso 2, a informazioni già contemplate dall’articolo 23 lettera a.

Sezione 7: Accesso al registro per la trasparenza

Osservazioni generali sulla sezione 7

Forum PMI rileva che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la prova della necessità dell’accesso a un determinato insieme di dati deve essere fornita per ogni singola consultazione nel quadro di una procedura amministrativa. La semplice dichiarazione sommaria dell’autorità, dell’intermediario finanziario o del consulente per cui l’accesso ai dati avviene esclusivamente nell’ambito della propria attività, quindi, non basta. Nel messaggio del Consiglio federale concernente la legge sulla trasparenza delle persone giuridiche si afferma che l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ritiene i rischi legati al progetto potenzialmente elevati. Secondo il suo parere gli accessi online previsti non sono stati sufficientemente giustificati e pertanto risultano sproporzionati e inammissibili nell’ottica della protezione dei dati. Nel frattempo il Parlamento ha tuttavia deciso diversamente, per cui la problematica permane. Si ritiene che la regolamentazione permissiva dell’accesso al registro non garantisca un livello sufficiente di protezione dei dati. Ne consegue un rischio elevato di violazioni della sfera economica privata delle persone

coinvolte. Tali questioni devono pertanto essere nuovamente esaminate nell’ambito dei lavori successivi.

Art. 24 OTPG (Accesso delle autorità)

BE ritiene esagerata la verifica dell’identità prevista tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d’identità, svizzeri o esteri, se l’autorità di nomina ha già identificato l’utente mediante un documento d’identità ufficiale. Dopo la sua introduzione, deve inoltre essere possibile l’autenticazione tramite e-ID, senza costi aggiuntivi.

OW e ZH chiedono che alle autorità cantonali che dispongono già di un FED-LOGIN con certificato BIT sia conferito l’accesso tramite questa interfaccia e che più amministratori possano occuparsi della gestione degli utenti. Una singola identificazione utilizzando il servizio di autenticazione AGOV comporta infatti notevoli oneri supplementare per entrambe le parti.

L’associazione Verband der Schwyzer Notare ritiene opportuno l’accesso al registro per la trasparenza per il notariato statale, al fine di poter verificare in modo affidabile gli aventi economicamente diritto. Tuttavia, si prevede un certo onere tecnico e amministrativo, per questo motivo i processi di inserimento e di consultazione dovrebbero essere strutturati nel modo più semplice e intuitivo possibile (p. es. mediante registrazioni collettive a livello

cantonale), offrendo inoltre formazioni e un supporto efficiente.