Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

autorizzati a rappresentare l’intermediario finanziario congiuntamente e non individualmente. Diversamente, sussiste il rischio giuridico che l’intermediario finanziario possa contestare la validità della segnalazione qualora un collaboratore con firma collettiva a due l’abbia firmata da solo invece che congiuntamente.

Art. 26 OTPG (Verbalizzazione)

Usam e SPA contestano diverse incertezze in merito alla verbalizzazione automatica degli accessi al registro. Nel caso di intermediari finanziari che utilizzano processi automatizzati, non esiste una «persona che consulta». Occorre quindi chiarire come interpretare tale requisito in caso di accessi automatizzati. Inoltre, il concetto di «tipo di accesso» resta poco chiaro, poiché sembra includere non solo le consultazioni, ma anche le segnalazioni di divergenze e le risposte del registro. La parola «accesso» appare in questo contesto fuorviante (poiché sembra contemplare anche gli annunci del registro per la trasparenza). Tali imprecisioni terminologiche devono essere corrette (soprattutto perché le stesse questioni si pongono all’art. 27 OTPG).

Per GCO, l’accesso ai verbali è un punto particolarmente sensibile. L’accesso al registro da parte degli intermediari finanziari deve rimanere, nell’ambito del loro approccio basato sui rischi, a loro esclusiva discrezione, garantendo lo stesso grado di anonimato previsto per il registro di commercio. Di conseguenza, l’articolo 26 deve essere integrato con un capoverso per cui solo

l’autorità competente per la tenuta del registro della trasparenza ha accesso ai verbali.

Homburger critica che il disegno della LTPG prevedeva originariamente anche la

verbalizzazione degli accessi dei consulenti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3bise 3terLRD, respinta espressamente dal Parlamento. Pertanto, l’articolo 26 non dispone di una base legale e si oppone alla volontà del legislatore. Inoltre, una verbalizzazione completa e non anonima degli accessi dei consulenti violerebbe il segreto professionale. Ciò andrebbe adeguato di conseguenza.

Art. 27 OTPG (Conformità agli scopi delle consultazioni) Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, HIVBE, VbN e ANG rilevano

l’indispensabilità di una verbalizzazione giuridicamente certa e praticabile delle consultazioni del registro. Il controllo degli accessi previsto può rendere necessarie spiegazioni relative a singole consultazioni, tenendo conto che le informazioni sono soggette a segreto professionale. In assenza della riserva del segreto professionale si crea un’incertezza giuridica che può compromettere il corretto utilizzo del registro. Per tutti i processi di comunicazione previsti tra le autorità del registro e i consulenti, la riserva del segreto professionale deve pertanto essere espressamente sancita.

Homburger critica che, oltre alla verbalizzazione, anche l’analisi degli accessi al registro per la trasparenza da parte dell’autorità di controllo e dei consulenti non poggia su alcuna base legale, tanto più che ciò comporterebbe una violazione del segreto professionale. Ciò non potrebbe essere introdotto a livello di ordinanza.

Usam rileva che tale disposizione, in combinazione con l’assenza di un meccanismo di controllo ex post, potrebbe portare a un abuso o a interpretazioni arbitrarie da parte delle autorità. Per ovviare a ciò sarebbero necessari criteri oggettivi sulla base dei quali distinguere tra accessi legittimi e abusi. È inoltre necessario un meccanismo di controllo indipendente per verificare la conformità degli accessi.