Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
marginali, irrilevanti o insignificanti. Ciò ridurrebbe formalmente i compiti degli intermediari finanziari (risparmio in termini di tempo e costi), pur aumentando significativamente la loro efficienza.
Art. 33 OTPG (Eccezioni all’obbligo di segnalazione delle differenze) Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, HIVBE, VbN, ANG ed Eurospider
richiedono precisazioni sostanziali per evitare inutili segnalazioni di differenze e incertezze giuridiche. Le eccezioni esistenti sono troppo restrittive e non contemplano situazioni importanti, come discrepanze dovute a diverse definizioni legali o informazioni obsolete presso l’intermediario finanziario. Inoltre, occorre chiarire che differenze minori non sottostanno all’obbligo di segnalazione.
ASB, ZH, SATC, STEP, VbN e ANG ritengono necessarie le seguenti precisazioni per agevolare l’applicazione di tale disposizione:
lett. a: necessario chiarimento sull’entità delle informazioni contemplate sugli aventi economicamente diritto di società di domicilio. Per i trust applicabile solo in misura limitata, poiché secondo l’articolo 15 LTPG le informazioni secondo il modulo T sono pienamente soggette a obbligo di segnalazione.
Lett. a: le eccezioni menzionate nel messaggio concernente la LTPG – divergenze dovute
a differenti definizioni legali; informazioni obsolete presso l’intermediario finanziario – devono essere altrettanto considerate, altrimenti non è possibile contemplare adeguatamente configurazioni rilevanti per la pratica, generando un numero elevato di segnalazioni irrilevanti.
Lett. b: precisazione di cosa si intenda per divergenze minori, poiché non è chiaro se una divergenza implichi dubbi sulla correttezza delle informazioni del registro. Esempi pratici per cui non è necessaria la segnalazione agevolerebbero l’applicazione dell’articolo 33 e contribuirebbero a un’attuazione uniforme.
Lett. c: gli intermediari finanziari documentano gli aventi economicamente diritto, ma non registrano spesso i livelli intermedi della catena di controllo per mancanza di un obbligo previsto dal diritto in materia di riciclaggio di denaro. Un obbligo di confrontare tutte le entità intermedie e, in caso di divergenze, di segnalare le differenze non è in linea con gli obblighi di diligenza vigenti. La lettera c non obbliga gli intermediari finanziari a segnalare differenze relative a persone o enti interposti nella catena di controllo. Per gli intermediari finanziari, l’obbligo di segnalazione deve limitarsi esclusivamente agli aventi economicamente diritto ai sensi dell’articolo 4 LTPG.
ASB, ZH, SATC e SPA vogliono evitare, in relazione all’articolo 54 LTPG, che gli intermediari finanziari, in contraddizione con il sistema, siano di fatto responsabili di verificare se le società rispettano i loro obblighi di iscrizione legali. Inoltre, non dovrebbero sorgere obblighi per gli intermediari finanziari relativamente all’aggiornamento delle iscrizioni nel registro per la trasparenza, poiché non possono sapere se l’ente giuridico ha già comunicato una tale modifica. Pertanto, sarebbe opportuno modificare la lettera d in modo che agli intermediari finanziari non incomba l’obbligo di segnalare una differenza nei casi in cui un’iscrizione non sia ancora avvenuta o un aggiornamento sia in sospeso. Ciò impedisce che enti giuridici non iscritti o informazioni aggiornate tardivamente vengano segnalate indirettamente alle autorità tramite gli intermediari finanziari, contravvenendo allo scopo della disposizione. Rimane inoltre da chiarire se, quando nel registro esiste già una nota, sia necessario effettuare nuovamente una segnalazione di differenza per la medesima questione.
Usam e SPA rilevano che la lettera d solleva inoltre questioni pratiche complesse, per
esempio se un intermediario finanziario constata una differenza e avvia accertamenti con il cliente, mentre un altro intermediario ha già segnalato una differenza simile per la stessa impresa (con il termine per la correzione già scaduto). Non è chiaro se il primo intermediario