Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
consulenti economici e agenti immobiliari siano espressamente esclusi dall’obbligo di affiliazione a un OAD, in quanto una simile obbligatorietà, in assenza di un rischio comprovato di riciclaggio di denaro, non sarebbe giustificata.
Art. 15a (Metalli preziosi e pietre preziose contemplati)
Public Eye osserva che questa regolamentazione sarebbe concepita in modo tale da non applicarsi mai alla vendita di metalli preziosi e pietre preziose ai consumatori finali, il che equivale a invitare i criminali a investire fondi illeciti in gioielli e a riciclarli. Inoltre, la definizione GAFI delle «designated non-financial businesses and professions», che secondo la raccomandazione 27 del GAFI sarebbe inclusa nella prevenzione del riciclaggio, non prevede tale limitazione.
Commenti relativi all’entrata in vigore e alle disposizioni transitorie
SG non ritiene (rinviando all’art. 22b cpv. 1 LRD) realistica un’entrata in vigore al 1° luglio 2026, poiché per la vigilanza sul rispetto degli obblighi da parte dei consulenti occorre designare un’autorità di vigilanza cantonale, la quale dovrebbe concretizzare gli obblighi di diligenza. Ciò richiederebbe tempi di preparazione più lunghi.
ZG propone di posticipare il termine di entrata in vigore. Il periodo di preavviso dopo la definizione delle disposizioni esecutive definitive dovrebbe essere di almeno un anno, poiché le novità previste relative agli atti notarili richiedono imperativamente adeguamenti delle basi giuridiche cantonali. Andrebbe inoltre considerata la necessità di formare i pubblici ufficiali.
Le associazioni partner sottolineano congiuntamente la necessità di una «disposizione transitoria praticabile», effettivamente applicabile dagli attori coinvolti. È centrale che l’entrata in vigore e i termini transitori della LRD e dell’ORD siano coordinati con la LTPG e l’OTPG, prevedendo un’entrata in vigore non prima del 1° ottobre 2026, mentre i termini per i consulenti per una prima affiliazione a un OAD dopo l’entrata in vigore della LRD siano estesi ad almeno sei mesi. Questi termini proposti dalle associazioni partner sono sostenuti anche da VbN e ANG, che sottolineano però che nelle disposizioni rilevanti dovrebbero essere indicati, oltre alle autorità di vigilanza e agli organismi di vigilanza, anche gli OAD coinvolti.
Alliancefinance e FIDUCIARI | SUISSE rilevano che il numero di nuovi consulenti sottostanti alla LRD dovrebbe essere stimato a «diverse migliaia». Questi dovranno affiliarsi a un OAD i cui regolamenti saranno approvati dalla FINMA, presumibilmente solo a metà 2026. Il termine di due mesi previsto nell’ordinanza per l’affiliazione sarebbe irrealistico, poiché molti consulenti dovranno prima chiarire l’assoggettamento alla LRD. Disposizioni transitorie adeguate sarebbero particolarmente decisive in vista della valutazione tra pari del GAFI del 2027, per garantire un’affiliazione ordinata all’OAD ed evitare disordini amministrativi.
Alliancefinance ritiene incomprensibile un’entrata in vigore nella seconda metà del 2026.
MLL Legal SA propone, facendo riferimento alla valutazione tra pari relativa alla Svizzera da parte del GAFI, un’entrata in vigore simultanea di LRD, ORD, LTPG e OTPG non prima del 1° ottobre 2026, un periodo transitorio di almeno sei mesi per la prima affiliazione all’OAD dei consulenti di recente assoggettamento alla LRD e il mantenimento del termine di due mesi solo per gli intermediari finanziari già assoggettati che svolgono inoltre un’attività di consulenza.