Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
Secondo VD, il testo dell’articolo 12d sarebbe ambiguo, poiché rinvierebbe solo alle lettere a‒ e dell’articolo 2 capoverso 3bisLRD e non all’intero capoverso 3bis. Ciò potrebbe destare l’impressione che il campo d’applicazione del rinvio è limitato.
ZG pretende che l’articolo 12d sia adattato alla luce di una chiara decisione del legislatore in modo che le attività causali di consulenti e notarili ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3bisLRD diano luogo all’assoggettamento alla LRD solo se comportano la partecipazione a transazioni finanziarie, inclusa la raccolta di fondi secondo l’articolo 2 capoverso 3bise 3quaterLRD. Inoltre, occorrerebbe chiarire e definire con maggior precisione cosa si intenda per «partecipazione a transazioni finanziarie» ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3bise 3quaterLRD.
ZH rileva che per i notai potrebbe non essere possibile per molto tempo riconoscere se la loro attività apporti un contributo causale al successo di una transazione finanziaria, il che nella pratica comporterebbe che, per prudenza, ogni contatto con il cliente debba essere considerato soggetto alla LRD.
Public Eye respinge l’obbligo di causalità della consulenza, poiché non avrebbe base legale e limiterebbe significativamente il campo d’applicazione. Una restrizione così ampia a livello di ordinanza non sarebbe adeguata. Escluderebbe i consulenti de facto dal campo d’applicazione della LRD, poiché potrebbero argomentare che l’operazione si sarebbe comunque realizzata senza consulenza, anche perché il servizio avrebbe potuto essere fornito da altri consulenti. Inoltre, la definizione GAFI delle «designated non-financial businesses and professions», che secondo le raccomandazioni GAFI sarebbe inclusa nella prevenzione del riciclaggio di denaro, non prevede tale limitazione. Anche Transparency chiede lo stralcio dell’obbligo di causalità.
USS ritiene che la definizione delle attività soggette alla LRD secondo il nuovo articolo 12d sia troppo restrittiva e complessa. USS supporta la richiesta di Transparency International di rinunciare a considerare la «causalità dell’attività di consulenza, senza la quale una transazione non si sarebbe realizzata» condizione affinché un’attività sia contemplata dalla legge, poiché tale limitazione non sarebbe coperta dal tenore del testo.
Art. 12e (Vendita o acquisto di un fondo)
Per SG vi sono diverse incertezze riguardo all’articolo 12e. Non sarebbe chiaro come il limite legale previsto di 5 milioni di franchi possa essere applicato alla costituzione su di un fondo di servitù di diritto privato o di restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria ai sensi dell’articolo 12e lettera b, mettendo così in discussione la praticabilità della norma. Inoltre, si sostiene che l’ordinanza debba chiarire in modo vincolante come distinguere un’attività di consulenza accessoria dagli obblighi legali (di verifica) del pubblico ufficiale. Diversamente, la distinzione resterà incerta nella prassi fino a un chiarimento da parte del Tribunale federale.
TG supporta in linea di principio il fatto che il settore immobiliare sia chiaramente regolamentato nel diritto in materia di riciclaggio di denaro e che vengano colmate eventuali lacune. Tuttavia sarebbe fondamentale che l’assoggettamento avvenga coerentemente in funzione dei rischi e si limiti alle transazioni che potrebbero essere effettivamente utilizzate per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Il focus dovrebbe vertere sulle classiche compravendite immobiliari e su operazioni economicamente comparabili che comportino un cambio nel controllo o un trasferimento sostanziale di utilizzo e nel valore.
VD solleva la questione se l’avamprogetto non vada oltre il quadro legale, il che riguarderebbe la definizione di operazioni simili alla vendita (art. 2 cpv. 2bisLRD).