Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
1 Situazione iniziale
Il 15 ottobre 2025 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di un’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto e alle modifiche di altre ordinanze a esso correlate. La procedura si è conclusa il 30 gennaio 2026. L’elenco dei partecipanti è allegato al presente rapporto. Complessivamente sono pervenute 80 risposte.
2 Progetto posto in consultazione
2.1 Contesto
L’avamprogetto mira ad attuare le nuove regolamentazioni previste dalla legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e la revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Entrambi i progetti sono stati adottati dal Parlamento durante la sessione autunnale 2025. La LTPG rafforza il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Introduce nuovi obblighi di trasparenza per gli enti giuridici e istituisce un registro federale centrale degli aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza). Tale registro consentirà alle autorità di accedere in modo rapido ed efficiente a informazioni affidabili sugli aventi economicamente diritto di un ente giuridico. Sarà accessibile alle autorità e alle persone assoggettate alla LRD. Il registro per la trasparenza sarà tenuto dall’Ufficio federale di giustizia (UFG).
2.2 Contenuto dell’avamprogetto
L’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche (OTPG) contiene le disposizioni di esecuzione sulla LTPG. Essa stabilisce quali informazioni le persone giuridiche devono annunciare al registro per la trasparenza. Concretizza inoltre concetti chiave della legge e precisa le disposizioni sull’accesso e la tenuta del registro. Descrive altresì la procedura di annuncio tramite la piattaforma elettronica e quella tramite l’ufficio cantonale del registro di commercio competente.
Secondo la LTPG, le persone giuridiche soggette alla legge sono tenute a identificare i loro aventi economicamente diritto e a verificare queste informazioni con la diligenza richiesta dalle circostanze. Esse ottengono le informazioni necessarie mediante comunicazioni degli azionisti, dei soci o degli stessi aventi economicamente diritto e dipendono pertanto dalla loro collaborazione. È considerata avente economicamente diritto una persona fisica che detiene una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto della società o che controlla la società in altro modo. Questa definizione è allineata con quella dell’articolo 2a capoverso 3 LRD.
Dopo aver identificato i suoi aventi economicamente diritto e verificato queste informazioni, la persona giuridica ha il dovere di annunciare le informazioni raccolte al nuovo registro per la trasparenza. Questo registro, tenuto dall’UFG, contiene le informazioni sugli aventi economicamente diritto di tutte le persone giuridiche assoggettate alla LTPG. Al registro possono accedere le autorità elencate nell’articolo 26 LTPG nonché gli intermediari finanziari e i consulenti, nell’ambito dell’adempimento dei loro obblighi di diligenza (art. 27 LTPG). Il registro non è accessibile al pubblico.
Un’autorità di controllo aggregata al DFF è incaricata di effettuare controlli in funzione dei rischi. Nella scelta degli enti giuridici da controllare, l’autorità di controllo si basa sulle segnalazioni da parte di intermediari finanziari o altre autorità di differenze tra le informazioni in loro possesso e quelle contenute nel registro, ma può anche effettuare controlli a campione. Se rileva violazioni degli obblighi di legge, l’autorità di controllo adotta provvedimenti o inoltra il caso al servizio competente per l’eventuale avvio di un procedimento penale.