Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

4 Registro per la trasparenza: osservazioni sui singoli articoli

Art. 1 (Enti giuridici di diritto estero)

ZH ed Eurospider ritengono insufficiente il rinvio ai criteri di riferimento di un trust di cui al capoverso 1 lettera b per il chiarimento di cosa si intenda per trust e chiedono l’inserimento di

una definizione di trust nell’OTPG.

Economiesuisse, ASA, ASG, Bär & Karrer e Homburger criticano il fatto che l’articolo 1 OTPG rinuncerebbe a una definizione nazionale indipendente degli enti giuridici di diritto estero, rimandando invece al Forum globale e ai suoi rapporti di valutazione tra pari. Ciò equivarrebbe di fatto a un recepimento dinamico del diritto estero nel diritto nazionale. Una definizione indipendente nel contesto nazionale sarebbe da prediligere per motivi di certezza del diritto e di coerenza sistemica. Oppure occorrerebbe enumerare in modo positivo e vincolante, in un elenco esaustivo allegato all’OTPG, gli altri enti giuridici contemplati per ogni Stato. Il Consiglio federale potrebbe aggiornare un tale elenco all’occorrenza, mantenendo dunque il controllo sul suo contenuto. L’articolo 1 sarebbe da formulare in modo tale che il Consiglio federale designi gli altri enti giuridici sottostanti all’articolo 18 LTPG tenendo conto delle raccomandazioni internazionali in materia di trasparenza a fini fiscali.

ABPS ritiene troppo ampia la definizione di persone giuridiche di diritto estero aventi la loro amministrazione effettiva in Svizzera. Ciò varrebbe in particolare per associazioni, fondazioni e trust esteri, mentre le loro corrispondenze svizzere sono state eliminate dal registro dal Parlamento. Pertanto il campo d’applicazione dell’articolo 1 dovrebbe essere limitato, come nel diritto svizzero, alle società commerciali.

ASG critica il fatto che devono valere come enti giuridici di diritto estero anche società di persone senza personalità giuridica, mentre gli enti giuridici svizzeri, a eccezione delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), non rientrano nel campo d’applicazione della LTPG. L’ampia contemplazione degli enti giuridici esteri sarebbe in contrasto con la legge.

SATC e STEP rilevano che in riferimento all’articolo 50 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) sussisterebbero già una prassi di lunga data e una giurisprudenza rispetto al concetto di amministrazione effettiva e alla sua distinzione dalla mera fornitura di servizi per persone giuridiche estere. Per garantire l’applicazione uniforme di tale concetto nel diritto federale e per creare certezza del diritto sarebbe pertanto opportuno fissare nell’OTPG che l’amministrazione effettiva è data se sussiste un assoggettamento ai sensi

dell’articolo 50 LIFD.

Sezione 2: Avente economicamente diritto

Osservazioni generali sulla sezione 2

Bär & Karrer e Homburger rilevano che la definizione dell’avente economicamente diritto sulla base del concetto di detenzione del controllo richiede un sistema di verifica chiaro, giuridicamente certo e adeguato alla pratica. Per ragioni di coerenza sistemica con la LRD è opportuno prevedere nell’OTPG un meccanismo a cascata che definisca in modo vincolante l’ordine della verifica. Una deroga alla LRD e alla relativa prassi non troverebbe giustificazione.

In caso contrario, sarebbero inevitabili divergenze tra il registro per la trasparenza e i

dati rilevati dagli intermediari finanziari. Il meccanismo a cascata determina in modo vincolante quando fare riferimento al «controllo esercitato in altro modo» e, con il richiamo ai criteri di controllo consolidati di cui all’articolo 963 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni