Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/100: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Orientamento professionale, negli studi e nella carriera per persone ammesse nel quadro del ricongiungimento familiare) · 11 pagine
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fine di acquisire conoscenze sufficienti sui benefici del programma pilota. Il 22 aprile 2026 il Consiglio federale ha deciso di prorogare la durata fino al 20307.
1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
I progetti non sono annunciati né nel messaggio del 24 gennaio 20248 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel relativo decreto federale del 6 giugno 20249. La modifica della LStrI è comunque opportuna, perché consente di sfruttare meglio il potenziale di manodopera delle persone ammesse nel quadro del ricongiungimento familiare. Inoltre, è in linea con gli obiettivi del Consiglio federale che consistono nel garantire una politica rigorosa in materia di asilo e integrazione e nello sfruttare le opportunità offerte dall’immigrazione, promuovendo l’attività lucrativa delle persone giunte in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Normativa proposta
In base alle esperienze maturate finora, v’è da attendersi che l’introduzione dell’obbligo, per le autorità di primo contatto, di segnalare all’OPSC le persone giunte in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare agevoli l’integrazione di queste ultime nel mercato del lavoro. È quindi necessario creare una corrispondente base legale. Oltre a rilevare il percorso formativo e reperire altre informazioni, le autorità comunali o cantonali di primo contatto (segnatamente gli uffici controllo abitanti e le autorità della migrazione) devono effettuare un triage e, se sussiste una necessità di consulenza, segnalare l’interessato all’OPSC (integrazione dell’art. 57 LStrI). Inoltre, l’OPSC deve invitare le persone segnalate a un colloquio. Tale invito può, se necessario, essere rinnovato, in particolare se non ha avuto seguito.
Il nuovo obbligo di segnalazione delle autorità di primo contatto è compatibile con l’Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e con la Convenzione del 4 gennaio 196011 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), perché i cittadini dell’UE/AELS non sono obbligati per legge a partecipare né al rilevamento dei dati sul percorso formativo né al colloquio di consulenza e perché il rilascio del permesso non dipende dalla partecipazione a tale colloquio. Nemmeno i cittadini di Stati terzi sono soggetti all’obbligo di collaborazione o di partecipa-
7Comunicato stampa del Consiglio federale; consultabile all’indirizzo: www.news.admin.ch > Comunicati stampa del Consiglio federale > Comunicato stampa del 22 aprile 2026 > Il Consiglio federale intende sfruttare meglio il potenziale della manodopera nazionale.
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9FF 2024 1440