Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/100: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Orientamento professionale, negli studi e nella carriera per persone ammesse nel quadro del ricongiungimento familiare) · 11 pagine

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di lavoro o di formazione né prospettive immediate in tal senso15. Possono avere bisogno di consulenza sia le persone con una qualifica professionale straniera (diploma) sia le persone senza formazione di livello secondario II (attuale gruppo target delle misure preliminari). Il Consiglio federale stabilirà i pertinenti criteri nell’OIntS dopo aver sentito i Cantoni. A tal fine, è già stato istituito un gruppo di accompagnamento composto dai Cantoni e dalle parti sociali (v. n. 1.1).

La segnalazione comprende la trasmissione di dati che coadiuvano l’OSPC nell’adempimento dei suoi compiti di consulenza. I dati comprendono le generalità delle persone interessate (cognome, nome, indirizzo, data di nascita, categoria di documento d’identità) e le indicazioni sulla formazione (percorso formativo e valutazione del livello linguistico, ultima attività professionale). Non sono rilevati dati degni di particolare protezione.

Questa base legale mira a semplificare lo scambio di dati e a ridurre gli oneri amministrativi nonché a uniformare il rilevamento e la trasmissione dei dati. Ciò risponde alla richiesta formulata da alcuni Cantoni di creare una base legale federale per la trasmissione dei dati all’OPSC. Le autorità cantonali sono responsabili della registrazione, dello scambio e della cancellazione dei dati.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) metterà a disposizione un modulo per il rilevamento dei dati. Il servizio competente per il primo contatto svolgerà quindi anche una funzione di triage.

Art. 57 cpv. 3terAP-LStrI

L’OPSC invita ogni persona segnalata a un colloquio di consulenza. La partecipazione dell’interessato è auspicabile, ma è in linea di principio facoltativa. Le esperienze finora raccolte con il programma PTI hanno dimostrato che, in generale, gli inviti delle autorità vengono accettati e che le persone che arrivano in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare apprezzano le informazioni dettagliate sull’integrazione professionale in Svizzera. Se non è dato seguito all’invito, l’OPSC può rinnovarlo. Non sono previsti ulteriori passi.

Art. 57 cpv. 5 AP-LStrI

La disposizione secondo la quale i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere affidati a terzi non vale per i nuovi capoversi 3bise 3ter.

15 Può essere opportuno segnalare all’OPSC anche le persone con un grado di occupazione ridotto o che occupano un posto che non corrisponde alle loro qualifiche. I Cantoni possono avvalersi del loro margine di discrezionalità a favore dell’integrazione professionale.