Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/100: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Orientamento professionale, negli studi e nella carriera per persone ammesse nel quadro del ricongiungimento familiare) · 11 pagine
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2.3 Attuazione
Per attuare le modifiche proposte è necessario adeguare le ordinanze d’esecuzione. In particolare, il Consiglio federale definirà, nell’ordinanza del 15 agosto 201814 sull’integrazione degli stranieri (OIntS), quali gruppi target necessitano di consulenza in vista dell’integrazione professionale (v. cap. 3 ad art. 57 cpv. 3bisAP-LStrI). Il gruppo target comprende in ogni caso le persone in età lavorativa giunte in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare che non dispongono di una formazione post-obbligatoria. Tali modifiche (che risultano dalla modifica della LStrI) non rientrano nell’ambito del presente progetto e saranno introdotte solamente dopo l’approvazione da parte del Parlamento delle modifiche legislative proposte in questa sede.
3 Commento ai singoli articoli
L’articolo 57 LStrI disciplina l’informazione e la consulenza finalizzate a promuovere l’integrazione. Il capoverso 1 sancisce il principio secondo il quale la Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano e prestano consulenza agli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, mentre il capoverso 3 prevede che i Cantoni forniscano le prime informazioni. Poiché il contenuto dell’obbligo di segnalazione all’OPSC è correlato alle prime informazioni, occorre creare due nuovi capoversi (3bise 3ter). È inoltre necessario integrare il capoverso 5.
Art. 57 cpv. 3bisAP-LStrI
Nel quadro del primo contatto con le autorità cantonali o comunali competenti, è rilevato il percorso formativo delle persone (neo)immigrate nel quadro del ricongiungimento familiare (con particolare attenzione al titolo di formazione e alla conoscenza della lingua locale). Per «autorità» s’intendono gli uffici comunali controllo abitanti, le autorità cantonali o comunali della migrazione e, in alcuni casi, i servizi specializzati in materia d’integrazione. Spetta ai Cantoni designare l’autorità competente per il primo contatto. Le persone straniere non sono obbligate a fornire informazioni sul loro percorso formativo.
La persona straniera interessata è informata della segnalazione e dell’ulteriore procedura. Il Cantone è libero di decidere se il colloquio, comprensivo del rilevamento dei dati sul percorso formativo, debba avvenire all’atto della notificazione secondo il diritto in materia di stranieri o in occasione di un primo colloquio informativo generale. L’importante è che una delle autorità menzionate conduca il colloquio informativo e l’eventuale rilevamento dei dati sul percorso formativo con tutte le persone in età lavorativa neo-immigrate nel quadro del ricongiungimento familiare. In quest’occasione è inoltre possibile fornire ulteriori informazioni, per esempio sulle offerte d’integrazione (in particolare, sui corsi di lingua e sulle offerte d’integrazione professionale), come previsto dall’articolo 57 capoversi 1 e 2 LStrI.
La necessità di consulenza è determinata in base a criteri oggettivi. Necessitano oggettivamente di una consulenza tutte le persone in età lavorativa ammesse nel quadro del ricongiungimento familiare che, al momento del primo contatto, non hanno un posto